Art. 60. Cause di esclusione dagli scrutini 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.