Art. 60. 
                 Cause di esclusione dagli scrutini 
 
  1. Non e' ammesso a scrutinio il personale  appartenente  ai  ruoli
dei direttivi e dei dirigenti che: 
    a) nei tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  un
giudizio complessivo inferiore a "distinto"; 
    b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la  sanzione
disciplinare della pena pecuniaria; 
    c) nei tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  la
sanzione disciplinare della deplorazione; 
    d) nei cinque anni precedenti lo  scrutinio  abbia  riportato  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione  con
riferimento  ai  giudizi  complessivi  espressi  ed   alle   sanzioni
disciplinari  irrogate  fino  all'entrata  in  vigore  del   presente
decreto.