Art. 61
           Sospensione dalla partecipazione agli scrutini

  1.  E'  sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli
dei  direttivi  e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a)
e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
  2.  Nei  confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni  contenute  negli  articoli  94  e  95  del  decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
  3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1, si applicano agli scrutini
per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
 
          Note all'art. 61.
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a)
          e  b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni
          per  la  prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
          altre   gravi  forme  di  manifestazione  di  pericolosita'
          sociale):
              "Art.  15. - Non possono essere candidati alle elezioni
          regionali,  provinciali,  comunali e circoscrizionali e non
          possono  comunque  ricoprire le cariche di presidente della
          giunta   regionale,   assessore  e  consigliere  regionale,
          presidente  della  giunta provinciale, sindaco, assessore e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi, presidente e
          componente  dei  consigli  e  delle  giunte delle unioni di
          comuni,  consigliere  di amministrazione e presidente delle
          aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23
          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142,  amministratore  e
          componente  degli  organi  comunque denominati delle unita'
          sanitarie  locali,  presidente  e  componente  degli organi
          esecutivi delle comunita' montane:
                a) coloro  che  hanno riportato condanna, definitiva,
          per  il  delitto  previsto dall'articolo 416-bis del codice
          penale  o  per  il  delitto  di associazione finalizzata al
          traffico  illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di
          cui  all'articolo  74 del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
          per  un  delitto  di  cui  all'articolo 73 del citato testo
          unico,  concernente  la  produzione  o il traffico di dette
          sostanze,  o  per  un delitto concernente la fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche',  nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
          per   il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
                b) coloro  che  hanno  riportato condanna definitiva,
          per  i  delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
          (peculato  mediante  profitto  dell'errore altrui), 316-bis
          (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
          (corruzione  per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
          atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
          atti  giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
          un pubblico servizio) del codice penale;".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  94 e 95 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 23):
              "Art.   94   (Ammissione   agli   esami  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
          disciplinare  o  punito  con  la censura e ammesso al primo
          esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
          della   quale   sarebbe   stato  promuovibile  se  ottenuta
          nell'esame  originario,  e'  collocato nella graduatoria di
          questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
          promosso,  anche  in soprannumero salvo riassorbimento, con
          decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
          competenze  gia'  maturate,  dalla stessa data con la quale
          sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
          esame.
              L'impiegato  ammesso  all'esame  di  cui  al precedente
          comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
          consentirgli  di  essere  promosso nel primo esame ma abbia
          conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
          di   uno   dei   successivi  esami,  viene  iscritto  nella
          graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
          e'   promosso   con  la  medesima  anzianita'  degli  altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
              "Art.   95  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
          prosciolto  da  addebiti disciplinari). L'impiegato escluso
          dallo   scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli  addebiti
          dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
          con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
          promozione.
              Se   il   Consiglio  di  amministrazione  delibera  che
          l'impiegato  scrutinato  sia maggiormente meritevole almeno
          dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
          designa  per  la  promozione,  indicando  il posto che deve
          occupare in graduatoria.
              La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
          riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa  data delle
          promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
              Se  durante  il  periodo  di esclusione si siano svolti
          piu'  scrutini  di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe
          potuto  essere  sottoposto  il  Consiglio d'amministrazione
          deve  valutare  l'impiegato  per  ciascuno  dei  successivi
          scrutini  e  stabilire  in  quale  di questi avrebbe potuto
          essere  promosso. La data di decorrenza della promozione e'
          quella  dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio
          del   Consiglio   d'amministrazione,   si   sarebbe  dovuta
          conferire la promozione".