Art. 62
                  Valutazione annuale dei dirigenti

  1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei
risultati  del  controllo  di  gestione,  valuta  le  prestazioni dei
dirigenti  superiori  e  dei  primi dirigenti della Polizia di Stato,
nonche'   i   comportamenti  relativi  allo  sviluppo  delle  risorse
professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i dirigenti superiori e i primi
dirigenti  presentano,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun anno, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
  3.  Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da
almeno  tre  dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con
decreto  del  capo  della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza,  redige,  sulla base della relazione presentata da ciascun
dirigente, una scheda di valutazione.
  4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30
giugno.
  5.  La  scheda  di  valutazione comprensiva del giudizio valutativo
finale  e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla
formulazione del giudizio valutativo finale.
  6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo
dirigente  sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62
del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
anche ai fini degli scrutini di promozione.
  7.  I  contenuti  della  relazione  di cui al comma 2, le modalita'
della  relativa  compilazione  e  presentazione,  i  parametri  della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo   finale   sono   stabiliti   con   decreto  del  Ministro
dell'interno,  sentito  il  consiglio di amministrazione, su proposta
del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
  8.   L'esito   negativo   della   valutazione  comporta  la  revoca
dell'incarico  ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
  9.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2001.
 
          Nota all'art. 62:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 62 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335 (per
          l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
              "Art.  62.  (Rapporti informativi). Per il personale di
          cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
          a  dirigente  superiore, deve essere redatto, entro il mese
          di gennaio  di ciascun anno, un rapporto informativo che si
          conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto
          , "buono , "mediocre o "insufficiente'.
              Il giudizio complessivo deve essere motivato.
              Al  personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
          si  riferisce  il  rapporto informativo, sia stata inflitta
          una  sanzione  disciplinare  piu' grave della deplorazione,
          non   puo'   essere   attribuito  un  giudizio  complessivo
          superiore a "buono".
              Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
          le  modalita'  in  base  alle  quali deve essere redatto il
          rapporto  informativo,  volto  a  delineare la personalita'
          dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti parametri di
          giudizio,  da  prevedere  in  tutto o in parte in relazione
          alle  diverse  funzioni  attribuite al personale di ciascun
          ruolo ed alle relative responsabilita':
                1) competenza professionale;
                2) capacita' di risoluzione;
                3) capacita' organizzativa;
                4) qualita' dell'attivita' svolta;
                5) altri elementi di giudizio.
              Per  ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
          previsti  piu'  elementi  di giudizio, per ognuno dei quali
          sara'  attribuito  dall'organo competente alla compilazione
          del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
          65  e  66,  un  punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
          massimo di 3.
              Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
          mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
          titoli, in relazione alle esigenze delle singole camere".