Art. 63. Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali 1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. 2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Note all'art. 63: - Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 20. - Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 68.