Art. 63. 
  Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali 
 
  1. Per il conferimento delle promozioni  per  merito  straordinario
alle qualifiche di primo  dirigente  e  di  dirigente  superiore,  la
commissione per la progressione in carriera, ai fini  della  proposta
al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  anche  la  piena  idoneita'  del
funzionario a svolgere le funzioni della qualifica  superiore,  sulla
base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione  per
merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire  la
promozione  per  merito  straordinario  alle  qualifiche   di   primo
dirigente  o  dirigente  superiore  il  funzionario  che  riporti  un
punteggio inferiore al settanta per  cento  del  coefficiente  totale
massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati
criteri di massima. 
  2.  Non   possono   essere   attribuite   promozioni   per   merito
straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta  nel
corso  della  carriera;  ricorrendo  i  presupposti  di  un'ulteriore
promozione, al funzionario interessato  sono  attribuiti  i  benefici
economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
 
          Note all'art. 63:
              -  Per il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335 (per l'argomento
          vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 20.
              -  Per il testo vigente dell'art. 75, ultimo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335  (per  l'argomento  vedi  nelle  note all'art. 1), vedi
          nelle note all'art. 68.