Art. 64.
                   Collocamento in disponibilita'
  1.  I  dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in
posizione  di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque
per  cento  della  dotazione  organica  e per particolari esigenze di
servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo
determinato.
  2.  I  dirigenti  generali di pubblica sicurezza di livello B e gli
altri  dirigenti  generali  dei  ruoli  della  Polizia  di Stato sono
collocati  in  posizione  di disponibilita', previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,
sentito  il  capo  della  polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
  3.  I  dirigenti  superiori  e  i primi dirigenti sono collocati in
posizione  di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su
proposta  del  capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
  4.  I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita'
per  un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato
puo'  esserne  disposta  la proroga per un periodo non superiore a un
anno.
  5.  I  dirigenti  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  non
occupano  posto  nella  qualifica  del  ruolo cui appartengono. Nella
qualifica   iniziale   dei   rispettivi   ruoli   direttivi  e'  reso
indisponibile   un   posto   per   ciascun   dirigente  collocato  in
disponibilita'.