Art. 65. Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche 1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6. 2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 6. (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri: a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto; c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale; d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti amiministrativi". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.