Art. 65. 
     Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche 
 
  1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della  struttura
organizzativa   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo
6, comma 1, della legge  31  marzo  2000,  n.  78,  le  funzioni  del
personale dei ruoli direttivi  e  dirigenziali  di  cui  al  presente
decreto possono essere modificate con  il  regolamento  previsto  dal
medesimo articolo 6. 
  2. Le dotazioni organiche,  per  esigenze  operative  e  funzionali
sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi  per
il bilancio dello  Stato  e  ferma  restando  la  dotazione  organica
complessiva  di  ciascun  ruolo,   con   regolamento   del   Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica, adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 65:
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          31 marzo  2000, n. 78 (per l'argomento vedi nelle note alle
          premesse):
              "Art.  6.  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia e delle Forze armate). - Con regolamento da emanare
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e'  determinata la struttura organizzativa
          delle      articolazioni     centrali     e     periferiche
          dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza  di  cui
          all'articolo  31,  primo  comma,  numeri  da 2) a 9), della
          legge  1o aprile  1981,  n.  121, nei limiti degli ordinari
          stanziamenti   di  bilancio  e  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
                a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
          interesse dell'azione amministrativa;
                b) articolazione  degli uffici per funzioni omogenee,
          anche  attraverso  la  diversificazione  fra  strutture con
          funzioni  finali  e  quelle  con  funzioni strumentali o di
          supporto;
                c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
          funzioni  di  direzione  e  controllo, con riferimento alla
          funzione  di  cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1o
          aprile  1981,  n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
          gerarchica o funzionale;
                d) flessibilita'  organizzativa,  da conseguire anche
          con atti amiministrativi".
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.