Art. 70.
   (Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di
           settore e l'accertamento basato sui parametri)

  1.   Gli   accertamenti  basati  sugli  studi  di  settore  di  cui
all'articolo  10,  concernente modalita' di utilizzazione degli studi
di  settore,  della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni
per  la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario
e  per  il  funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria, nonche'
disposizioni   varie   di   carattere   finanziario,   e   successive
modificazioni,   sono  effettuati  senza  pregiudizio  dell'ulteriore
azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse
da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.
  2.  L'intervenuta  definizione,  ai sensi degli articoli 2 e 15 del
decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in
materia  di  accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale,
degli  accertamenti  basati  sugli studi di settore di cui al comma 1
non   esclude  l'esercizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice  con
riferimento  alle  categorie  reddituali oggetto di adesione, qualora
sopravvenga  la  conoscenza  di nuovi elementi, indipendentemente dai
limiti  previsti  dall'articolo  2,  comma  4, lettera a), del citato
decreto legislativo n.218 del 1997.
  3.  La  disposizione  di cui al comma 2 si applica anche in caso di
intervenuta  definizione  degli  accertamenti  basati  sui  parametri
previsti  dall'articolo  3,  commi 181 e 184, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.
 
          Note all'art. 70:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
          8 maggio 1998, n. 146:
              "Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione degli studi di
          settore in sede di accertamento).
              1.  Gli  accertamenti basati sugli studi di settore, di
          cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,   n.   427,   sono   effettuati   nei  confronti  dei
          contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
          le modalita' di cui al presente articolo.
              2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in
          regime  di  contabilita' ordinaria per effetto di opzione e
          degli  esercenti  arti  e  professioni, la disposizione del
          comma  1  trova  applicazione solo se in almeno due periodi
          d'imposta  su  tre consecutivi considerati, compreso quello
          da   accertare,  l'ammontare  dei  compensi  o  dei  ricavi
          determinabili  sulla  base  degli  studi di settore risulta
          superiore  all'ammontare  dei  compensi o ricavi dichiarati
          con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
              3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei
          confronti   dei  contribuenti  in  regime  di  contabilita'
          ordinaria,  anche per effetto di opzione, l'ufficio procede
          ai  sensi  del  comma  1  quando  dal verbale di ispezione,
          redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  risulta  motivata  l'inattendibilita' della
          contabilita'  ordinaria in presenza di gravi contraddizioni
          o  l'irregolarita'  delle scritture obbligatorie ovvero tra
          esse  e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base
          ai  criteri  stabiliti  con il decreto del Presidente della
          Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
              4.  Le  disposizioni  dei  commi  1, 2 e 3 del presente
          articolo  non  si  applicano nei confronti dei contribuenti
          che  hanno  dichiarato  ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
          esclusi  quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui
          all'art.  50,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  di  ammontare superiore al limite stabilito
          per  ciascuno  studio  di  settore  dal relativo decreto di
          approvazione  del  Ministro  delle  finanze,  da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Tale limite non puo', comunque,
          essere   superiore   a   10 miliardi  di  lire.  Le  citate
          disposizioni  non  si  applicano, altresi', ai contribuenti
          che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita'  nel  periodo
          d'imposta  ovvero  che  non  si  trovano  in  un periodo di
          normale svolgimento dell'attivita'.
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              6.  La  determinazione  di maggiori  ricavi, compensi e
          corrispettivi,  conseguente esclusivamente all'applicazione
          degli  accertamenti  di  cui al comma 1, non rileva ai fini
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione.
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
          le  modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
          in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              11.  Nell'art.  62-bis,  comma  1, secondo periodo, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          soppresse  le  parole:  ", con particolare riferimento agli
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
          esercitata".
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
          per   cento.   Dall'applicazione  del  presente  comma  non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma  di  lire  2 miliardi alla quale si provvede mediante
          le maggiori  entrate  derivanti  dalla  presente  legge. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 del decreto
          legislativo  19 giugno  1997, n. 218, recante "Disposizioni
          in  materia di accertamento con adesione e di conciliazione
          giudiziale",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
          1997, n. 165:
              "Art.  2. (Definizione degli accertamenti nelle imposte
          sui  redditi  e  nell'imposta sul valore aggiunto). - 1. La
          definizione  delle imposte sui redditi ha effetto anche per
          l'imposta   sul   valore   aggiunto,   relativamente   alle
          fattispecie  per  essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
          valore   aggiunto  e'  liquidata  applicando,  sui maggiori
          componenti  positivi  di  reddito  rilevanti  ai fini della
          stessa,   l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto  tra
          l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
          quella  relativa  alle cessioni di beni ammortizzabili e di
          quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
          ai  singoli  regimi speciali adottati, e il volume d'affari
          incrementato  delle operazioni non soggette ad imposta e di
          quelle   per   le   quali   non   sussiste   l'obbligo   di
          dichiarazione.  Possono  formare  oggetto della definizione
          anche  le  fattispecie  rilevanti ai soli fini dell'imposta
          sul valore aggiunto.
              2.   Puo'   essere  oggetto  di  definizione  anche  la
          determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
              3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
          l'esercizio  di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
          fini  extratributari,  fatta  eccezione  per  i  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  la cui base imponibile e'
          riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui  redditi.  La
          definizione  esclude,  anche  con  effetto  retroattivo, in
          deroga  all'art.  20  della  legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
          punibilita'   per   i   reati  previsti  dal  decreto-legge
          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti
          oggetto   dell'accertamento;  la  definizione  non  esclude
          comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2,
          comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
              4.    La    definizione    non    esclude   l'esercizio
          dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
          dall'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, relativo all'accertamento delle
          imposte  sui  redditi,  e  dall'art.  57  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
                a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
          base  ai  quali  e' possibile accertare un maggior reddito,
          superiore  al  cinquanta  per  cento del reddito definito e
          comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
                b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
                c) se  la definizione riguarda i redditi derivanti da
          partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
          nell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, ovvero in aziende coniugali non
          gestite in forma societaria;
                d) se   l'azione   accertatrice   e'  esercitata  nei
          confronti  delle  societa'  o  associazioni  o dell'azienda
          coniugale  di  cui alla lettera c), alle quali partecipa il
          contribuente   nei   cui   riguardi   e'   intervenuta   la
          definizione.
              5.  A  seguito  della  definizione,  le sanzioni per le
          violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione
          commesse  nel  periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
          concernenti  il contenuto delle dichiarazioni relative allo
          stesso  periodo, si applicano nella misura di un quarto del
          minimo   previsto  dalla  legge,  ad  eccezione  di  quelle
          applicate  in  sede  di liquidazione delle dichiarazioni ai
          sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 60, sesto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, nonche' di quelle concernenti la
          mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
          formulate  dall'ufficio.  Sulle  somme  dovute  a titolo di
          contributi  previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
          non si applicano sanzioni e interessi.
              6.  Le  disposizioni  dei  commi  da 1 a 5 si applicano
          anche  in  relazione  ai  periodi d'imposta per i quali era
          applicabile   la  definizione  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto-legge  30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  1994,  n. 656, e
          dell'art.  2,  comma  137, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.
              7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
              "Art.  15  (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di omessa
          impugnazione).  - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
          indicate  nell'art.  2,  comma  5,  del  presente  decreto,
          nell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 50 del
          testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
          successioni   e   donazioni,   approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono
          ridotte   a  un  quarto  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare  l'avviso  di  accertamento o di liquidazione e a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le   somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto  della
          predetta  riduzione.  In ogni caso la misura delle sanzioni
          non  puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali
          previsti  per  le  violazioni piu' gravi relative a ciascun
          tributo.
              2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita' di
          versamento delle somme dovute.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, commi 181 e 184,
          della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, recante "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, S.O.:
              "Art.   3.   1.-  180.  (Omissis).  -  181.  Fino  alla
          approvazione  degli  studi  di settore, gli accertamenti di
          cui  all'art.  39, primo comma, lettera d), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni, possono essere effettuati, senza
          pregiudizio   della   ulteriore   azione  accertatrice  con
          riferimento  alle  altre categorie reddituali utilizzando i
          parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini
          della  determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e
          del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179
          a 189 del presente articolo si applicano nei confronti:
                a) dei  soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni  che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni  di  lire  e  che  non abbiano optato per il regime
          ordinario di contabilita';
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione  redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          risulti  l'inattendibilita'  della  contabilita' ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge; sono stabiliti i
          criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita' ordinaria e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati.
              182. 183. (Omissis).
              184.  Il  Ministero  delle finanze - Dipartimento delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi,  i  compensi  ed  il  volume  d'affari fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta.  A  tal  fine  sono  identificati, in riferimento a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli  stessi  sono determinati parametri che tengano conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata.
              185. 244. (Omissis).".