Art. 71.
        (Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

  1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi  di  settore,  approvati con decreti del Ministro delle finanze
del  30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 31 marzo 1999, non si applicano
sanzioni  e  interessi  nei  confronti  dei contribuenti che indicano
nella  dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture
contabili,  per  adeguarli  a  quelli derivanti dall'applicazione dei
predetti studi di settore.
  2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi  di  settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze
del  30  marzo  1999,  di  cui al comma 1, l'adeguamento al volume di
affari  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di  settore puo'
essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
 
          Note all'art. 71:
              -   Il  decreto  ministeriale  30 marzo  1999,  recante
          "Individuazione   delle   aree   territoriali  omogenee  in
          relazione   alle   quali   differenziare  le  modalita'  di
          applicazione  degli  studi di settore", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, S.O. n. 61.
              -   Il  decreto  ministeriale  30 marzo  1999,  recante
          "Approvazione  in  base  all'art.  62-bis del decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
          relativi  ad attivita' economiche nel settore dei servizi",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
          1999, S.O. n. 61.
              -   Il  decreto  ministeriale  30 marzo  1999,  recante
          "Approvazione  in  base  all'art.  62-bis del decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
          relativi   ad   attivita'   economiche   nel   settore  del
          commercio",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 75
          del 31 marzo 1999, S.O. n. 62.
              -   Il  decreto  ministeriale  30 marzo  1999,  recante
          "Approvazione,  in  base  all'art. 62-bis del decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, degli studi di settore
          relativi   ad   attivita'   economiche  nel  settore  delle
          manifatture",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
          del 31 marzo 1999, S.O. n. 62.