Art. 72.
    (Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piu' attivita')

  1.  I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli
studi  di  settore  ed  i  parametri possono indicare, nei modelli di
dichiarazione  dei  redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso
al  31  dicembre  1999,  codici  di  attivita' relativi all'attivita'
prevalente  ed  a  quelle  secondarie  diversi  da  quelli risultanti
all'amministrazione  finanziaria.  L'indicazione  dei predetti codici
nei  modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione
di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non
si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e
per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata
o errata comunicazione dei predetti codici.
 
          Nota all'art. 72:
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art.   35   (Inizio,   variazione   e   cessazione  di
          attivita').  -  I soggetti che intraprendono l'esercizio di
          una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro
          trenta  giorni  farne  dichiarazione all'ufficio in duplice
          esemplare  e  in  conformita' ad apposito modello approvato
          con   decreto   del   Ministro   delle  finanze.  L'ufficio
          attribuisce  al contribuente un numero di partita, che deve
          essere   indicato  nelle  dichiarazioni  e  in  ogni  altro
          documento  destinato  all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
          cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
          di versamento.
              Dalla  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita' devono
          risultare:
                1)  per  le  persone  fisiche,  il cognome e nome, il
          luogo  e  la  data  di  nascita, la residenza, il domicilio
          fiscale e la eventuale ditta;
                2)  per  i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
          elementi  di  cui al n. 1) per almeno una delle persone che
          ne hanno la rappresentanza;
                3)   per   i  soggetti  residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                4)  il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
              In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di cui
          al  precedente  comma  o  di  cessazione  di  attivita', il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze.
          Se  la  variazione  importa  il trasferimento del domicilio
          fiscale  in  altra  provincia, la dichiarazione deve essere
          contemporaneamente  presentata anche al nuovo ufficio ed ha
          effetto  dal sessantesimo giorno successivo alla data della
          variazione.
              In  caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
          presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al precedente
          comma  decorre,  agli  effetti  del presente decreto, dalla
          data   di   ultimazione   delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione  dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione,  registrazione, liquidazione e dichiarazione.
          Nell'ultima   dichiarazione   deve   tenersi   conto  anche
          dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n. 5) dell'art. 2, da
          determinare   computando   anche   le  operazioni  indicate
          nell'ultimo  comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
          stato ancora pagato.
              I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di  una
          impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare un
          volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli
          32,   33   e   34,  terzo  comma,  devono  indicarlo  nella
          dichiarazione  da  presentare  a  norma  del  primo comma e
          devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.".