Art. 73.
         (Liquidazione della Societa' esattorie vacanti spa)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.
  2.  Le  dilazioni  di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2,
terzo  comma,  e  dell'articolo  4,  quarto  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1977, n. 954, e successive
modificazioni,   acquistano   carattere   di  definitivita'  mediante
definizione  automatica  nella  misura  pari  al  99  per cento degli
importi  riferiti  alle  integrazioni  d'aggio  e  indennita' annuale
liquidate alla Societa' esattorie vacanti spa.
 
          Note all'art. 73:
              - La legge 4 agosto 1977, n. 524, recante "Disposizioni
          per il collocamento delle esattorie vacanti", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 19 agosto 1977.
              -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954,
          recante  "Disposizioni  integrative e correttive al decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603,
          concernente  modifiche ed integrazioni al testo unico delle
          leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre
          1977:
              "Art.  2.  La  domanda,  per ottenere l'integrazione di
          aggio    prevista   nell'articolo   precedente   dev'essere
          presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno
          successivo a quello per il quale l'integrazione e' chiesta;
          a   corredo   della   domanda,   dev'essere  presentata  la
          certificazione    dell'ammontare   delle   somme   di   cui
          all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato
          dal  Consorzio  nazionale  esattori.  Per  gli esattori che
          operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta
          sara'   sostituita  da  una  dichiarazione  rilasciata  dal
          consorzio  regionale  volontario  fra  gli  esattori  della
          Sicilia.
              Al  pagamento  dell'integrazione  d'aggio provvedono le
          intendenze  di  finanza  con ordinativi tratti su ordini di
          accreditamento   da   emettersi   entro   tre   mesi  dalla
          presentazione  della  certificazione  prescritta  a corredo
          della domanda.
              Dalla  data  della  presentazione  della domanda e fino
          alla  data  dell'effettiva  liquidazione  dell'integrazione
          d'aggio   l'esattore  ha  diritto  ad  una  tolleranza  sui
          versamenti  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.   603,  pari
          all'ammontare  dell'integrazione  dovutagli. Qualora non ci
          sia  capienza  nei  carichi  in  scadenza  l'intendente  di
          finanza  autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di
          cui all'art. 7 dello stesso decreto.".
              "Art.  4.  La domanda per ottenere l'indennita' annuale
          prevista  nell'articolo  precedente dev'essere presentata a
          pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a
          quello  per  il  quale  l'indennita'  e' chiesta, a corredo
          della    domanda,   dovranno   essere   presentate   idonea
          documentazione  e le certificazioni del Consorzio nazionale
          esattori  ovvero del consorzio regionale volontario tra gli
          esattori   della   Sicilia,   per   quanto   di  rispettiva
          competenza.
              Sulla   domanda   provvede,   entro   tre   mesi  dalla
          presentazione  della  documentazione  prescritta  a corredo
          della   domanda,  una  commissione  provinciale  costituita
          presso  l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un
          rappresentante   della   stessa   intendenza,   uno   della
          ragioneria  provinciale  ed  uno  dell'ufficio distrettuale
          delle imposte dirette del capoluogo.
              Contro  le  decisioni  della commissione provinciale e'
          ammesso  ricorso  entro  trenta  giorni  al  Ministro delle
          finanze.  Si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 6
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
          1971, n. 1199.
              Dalla  data  della  presentazione  della domanda e fino
          alla   data   dell'effettiva  liquidazione  dell'indennita'
          l'esattore  ha  diritto ad una tolleranza sui versamenti di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre    1973,    n.    603,    pari   all'ammontare
          dell'integrazione  dovutagli.  Qualora  non vi sia capienza
          nei  carichi  in scadenza l'intendente di finanza autorizza
          l'esattore  a  rivalersi  sui  versamenti di cui all'art. 7
          dello stesso decreto.".