Art. 74.
       (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi  delle  rendite  catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci   solo   a   decorrere  dalla  loro  notificazione,  a  cura
dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita.  Dall'avvenuta  notificazione  decorre  il  termine  di  cui
all'articolo  21  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo
2,   comma   3,   dello  stesso  decreto  legislativo.  Dell'avvenuta
notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai
comuni interessati.
  2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione
della  rendita,  adottati  entro il 31 dicembre 1999, che siano stati
recepiti  in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti  locali  non  divenuti  definitivi,  non sono dovuti sanzioni ed
interessi   relativamente   al   periodo  compreso  tra  la  data  di
attribuzione  o  modificazione della rendita e quella di scadenza del
termine  per  la  presentazione del ricorso avverso il suddetto atto,
come  prorogato  dal  presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a
rimborso  di  importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo
2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, e
successive  modificazioni,  avverso  gli  atti  di  attribuzione o di
modificazione    delle   rendite,   resi   definitivi   per   mancata
impugnazione,  puo'  essere  proposto  entro  il  termine di sessanta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione
della  rendita,  adottati  entro  il  31  dicembre  1999,  non ancora
recepiti  in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli
enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini
di  prescrizione  o  decadenza  previsti  dalle  norme  per i singoli
tributi,  alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta
dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti
impositivi   costituiscono   a   tutti  gli  effetti  anche  atti  di
notificazione  della  predetta  rendita.  Dall'avvenuta notificazione
decorre  il  termine  per  proporre il ricorso di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546, e
successive modificazioni.
  4.  All'articolo  5,  comma  4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo,
il terzo, il quarto e il quinto periodo.
  5.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1993, n. 75, recante retroattivita' dei minori
estimi   catastali,   si   applicano   anche   all'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2 del decreto-legge 23
gennaio  1993,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1993,  n.  75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del
medesimo  decreto,  tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
 
          Note all'art. 74:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 21
          del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
          "Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della
          delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge
          30 dicembre   1991,  n.  413",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, S.O.:
              "Art. 2. (Oggetto della giurisdizione tributaria).
              1. (Omissis).
              2. (Omissis).
              3.  Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
          le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
          l'intestazione,  la delimitazione, la figura, l'estensione,
          il  classamento  dei  terreni e la ripartizione dell'estimo
          fra  i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
          particella   nonche'   le   controversie   concernenti   la
          consistenza,    il   classamento   delle   singole   unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale.
              Art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso). - 1.
          Il  ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita'
          entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto
          impugnato.  La  notificazione  della  cartella di pagamento
          vale anche come notificazione del ruolo.
              2.   Il   ricorso   avverso  il  rifiuto  tacito  della
          restituzione  di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo'
          essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
          restituzione   presentata   entro  i  termini  previsti  da
          ciascuna  legge  d'imposta  e fino a quando il diritto alla
          restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
          in  mancanza  di  disposizioni  specifiche, non puo' essere
          presentata   dopo   due   anni  dal  pagamento  ovvero,  se
          posteriore,   dal   giorno  in  cui  si  e'  verificato  il
          presupposto per la restituzione.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, recante "Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, S.O., cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  5.  (Base  imponibile).  -  1.  Base  imponibile
          dell'imposta  e' il valore degli immobili di cui al comma 2
          dell'art. 1.
              2.  Per  i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
          costituito  da  quello che risulta applicando all'ammontare
          delle  rendite  risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio
          dell'anno  di imposizione, i moltiplicatori determinati con
          i  criteri  e  le  modalita'  previsti  dal  primo  periodo
          dell'ultimo  comma  dell'art.  52  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131.
              3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
          D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da
          imprese  e  distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
          quale  i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
          di  rendita,  il valore e' determinato, alla data di inizio
          di  ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
          acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo
          periodo   del   comma  3,  dell'art.  7  del  decreto-legge
          11 luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1992, n. 359, applicando i seguenti
          coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
          per  l'anno  1991:  1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
          1989:  1,15;  per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
          per  l'anno  1986:  1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
          1984:  1,60;  per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
          precedenti:   1,80.  I  coefficienti  sono  aggiornati  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale.  In  caso  di locazione finanziaria il
          locatore  o  il  locatario possono esperire la procedura di
          cui  al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
          finanze   del  19 aprile  1994,  n.  701,  con  conseguente
          determinazione  del  valore del fabbricato sulla base della
          rendita  proposta,  a decorrere dal primo gennaio dell'anno
          successivo  a  quello  nel  corso del quale tale rendita e'
          stata  annotata  negli  atti catastali, ed estensione della
          procedura  prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art.
          11;   in   mancanza   di  rendita  proposta  il  valore  e'
          determinato   sulla  base  delle  scritture  contabili  del
          locatore,  il  quale e' obbligato a fornire tempestivamente
          al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
              4.  Per  i  fabbricati,  diversi da quelli indicati nel
          comma  3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati
          per  i  quali sono intervenute variazioni permanenti, anche
          se  dovute  ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che
          influiscono  sull'ammontare  della  rendita  catastale,  il
          valore  e'  determinato  con  riferimento  alla rendita dei
          fabbricati similari gia' iscritti.
              5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
          quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di
          imposizione,  avendo  riguardo  alla  zona  territoriale di
          ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
          d'uso  consentita,  agli  oneri  per  eventuali  lavori  di
          adattamento  del  terreno  necessari per la costruzione, ai
          prezzi  medi  rilevati  sul  mercato  dalla vendita di aree
          aventi analoghe caratteristiche.
              6.  In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
          demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di recupero a
          norma  dell'art.  31,  comma 1, lettere c), d) ed e), della
          legge   5 agosto  1978,  n.  457,  la  base  imponibile  e'
          costituita  dal  valore  dell'area, la quale e' considerata
          fabbricabile   anche   in   deroga   a   quanto   stabilito
          nell'articolo  2,  senza computare il valore del fabbricato
          in  corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
          di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
          antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
          ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
              7.  Per  i terreni agricoli, il valore e' costituito da
          quello  che  risulta  applicando  all'ammontare del reddito
          dominicale  risultante  in  catasto,  vigente  al 1 gennaio
          dell'anno   di   imposizione,   un  moltiplicatore  pari  a
          settantacinque.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2, del decreto legge
          23 gennaio 1993, n. 16, recante "Disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti   da  depositi  e  conti  correnti  interbancari,
          nonche'  altre  disposizioni  tributarie", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla L. 24 marzo 1993, n. 75,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69:
              "Art.  2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione del presente decreto ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          disposta  la revisione generale delle zone censuarie, delle
          tariffe  d'estimo,  delle  rendite delle unita' immobiliari
          urbane   e  dei  criteri  di  classamento.  Tale  revisione
          avverra'  sulla base di criteri che, al fine di determinare
          la  redditivita'  media ordinariamente ritraibile, facciano
          riferimento  ai  valori  del mercato degli immobili e delle
          locazioni  ed  avra'  effetto dal 1 gennaio 1997. Fino alla
          data  del  31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano
          ad  applicarsi  con  la  decorrenza  di cui all'articolo 4,
          comma  4,  della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe
          d'estimo  e  le  rendite gia' determinate in esecuzione del
          decreto   del   Ministro  delle  finanze  20 gennaio  1990,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
          1990.  Le  tariffe  e  le rendite stabilite, per effetto di
          quanto  disposto  dai  commi  1-bis  e  1-ter  del presente
          articolo,  con il decreto legislativo di cui all'articolo 2
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si
          applicano  per  l'anno  1994;  tuttavia, ai soli fini delle
          imposte  dirette,  con esclusione delle imposte sostitutive
          di  cui  agli  articoli  25,  comma 3, e 58, comma 2, della
          legge  30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio
          1992  nei  casi  in  cui  risultino  di  importo  inferiore
          rispetto  alle  tariffe  d'estimo,  di  cui  al decreto del
          Ministro  delle  finanze  27 settembre 1991, pubblicato nel
          supplemento  straordinario  n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
          229  del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle
          finanze   17 aprile   1992,   pubblicati   nel  supplemento
          ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
          1992,  e alle rendite determinate a seguito della revisione
          disposta  con  il  predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
          caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo
          ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   giuridiche
          risultante  dalla  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente   decreto,   la  differenza  tra  il  reddito  dei
          fabbricati  determinato sulla base delle tariffe d'estimo e
          delle  rendite  di  cui  ai  predetti decreti ministeriali,
          dichiarato  per  il periodo di imposta precedente, e quello
          determinato  sulla  base  delle  tariffe  e  delle  rendite
          risultanti  dal  decreto  legislativo  28 dicembre 1993, n.
          568.  Tale disposizione si applica anche con riferimento ai
          fabbricati  i  cui  redditi  hanno  concorso  a  formare il
          reddito  d'impresa  ai  sensi  dell'art. 57 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              1-bis.  Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  i  comuni  possono  presentare  ricorsi
          presso  le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito
          territoriale   e'  compreso  il  territorio  comunale,  con
          riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai
          sensi  del  comma  1 del presente articolo, in relazione ad
          una  o  piu'  categorie  o  classi  e all'intero territorio
          comunale   o   a   porzioni   del  medesimo,  nonche'  alla
          delimitazione  delle  zone censuarie. I ricorsi sono decisi
          in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai
          sensi  dell'art.  31,  primo comma, lettera b), del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
          entro  il  termine  di  quarantacinque giorni dalla data di
          ricezione del ricorso.
              1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria
          provinciale  e'  ammessa,  entro  trenta  giorni,  da parte
          dell'Amministrazione  del  catasto  e  dei  servizi tecnici
          erariali  ovvero  da  parte dei comuni, la presentazione di
          ricorso  presso  la  commissione  censuaria  centrale,  che
          decide  ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          650,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di ricezione del
          ricorso.
              1-quater.  In  caso di mancata decisione sui ricorsi di
          cui  al  comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche'
          sui  ricorsi  presentati  dai  comuni di cui al comma 1-ter
          entro  il  termine  ivi  previsto,  i  predetti  ricorsi si
          considerano accolti.
              1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare  entro  il  31 dicembre  1993 ai sensi dell'art. 17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini
          del  costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le
          procedure  di  utilizzazione dei dati risultanti dagli atti
          iscritti  o trascritti presso le conservatorie dei registri
          immobiliari  ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
              1-sexies. (Comma abrogato).
              1-septies.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare  entro  il  31 dicembre  1993 ai sensi dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono stabiliti le
          condizioni,  le modalita' ed i termini per la presentazione
          e  la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello
          stato   dei   beni,   nonche'   delle  volture  in  maniera
          automatica,  e  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure, i
          sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
          presentazione su supporto informatico o per via telematica.
          Le  volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari
          od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine
          a  mutazioni  di  diritti  censiti in catasto sono eseguite
          automaticamente  mediante elaborazione elettronica dei dati
          contenuti   nelle  note  di  trascrizione  presentate  alle
          conservatorie  dei  registri immobiliari i cui servizi sono
          meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.
              1-octies.   Sono  soppresse  le  commissioni  censuarie
          distrettuali   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  650.  I  compiti  delle
          commissioni  censuarie  distrettuali  sono  trasferiti alle
          commissioni  censuarie  provinciali  di cui all'art. 19 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 650 del
          1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali
          compete  per  ogni  seduta  un  gettone di presenza di lire
          cinquantamila.
              1-nonies.  Al  quarto  comma  dell'art. 19, decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 650, e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri
          supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente".
              1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma
          1-octies,   valutato  in  lire  2,5  miliardi  a  decorrere
          dall'anno   1993,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1993 e
          corrispondenti  proiezioni  per  gli  esercizi  successivi,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al   Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              1-undecies.   Le  variazioni  di  gettito  dell'imposta
          comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche'
          dalla  revisione  generale  delle  tariffe d'estimo e delle
          rendite  di  cui  al  presente  articolo,  daranno  luogo a
          corrispondenti   variazioni   nella   quantificazione   dei
          trasferimenti  erariali,  di  cui  all'art.  35  del D.Lgs.
          30 dicembre   1992,   n.   504,  a  partire  dall'esercizio
          successivo  a  quello  in  cui  entra  in vigore il decreto
          legislativo  di  modifica  delle  tariffe  d'estimo e delle
          rendite,  adottato  ai  sensi  dell'art.  2  della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  ovvero il decreto del
          Ministro  delle  finanze  di  revisione  generale di cui al
          comma 1 del presente articolo.
              2.  La  revisione  generale della qualificazione, della
          classificazione  e del classamento delle unita' immobiliari
          urbane  disposta  con il decreto del Ministro delle finanze
          18 marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 81
          del  6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data
          di   entrata  in  vigore  delle  tariffe  e  delle  rendite
          determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1,
          primo e secondo periodo.
              3.  Per  l'applicazione  dell'art.  28,  comma 8, della
          legge  30 dicembre  1991, n. 412, dell'art. 1, comma 8, del
          decreto  legge  13 settembre  1991, n. 299, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli
          articoli  25,  comma  1,  lettera  a), e 58, comma 2, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del
          decreto  legge  27 aprile  1992,  n.  269,  nonche'  per la
          determinazione  del  limite  al  potere  di rettifica degli
          uffici  ai  fini  delle  imposte  di registro, ipotecaria e
          catastale,  dell'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
          nonche'  di quella comunale sull'incremento di valore degli
          immobili,  il  valore  delle unita' immobiliari urbane deve
          essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
          catastali,  quali  risultano stabilite dall'Amministrazione
          del  catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della
          revisione generale disposta, sulla base del valore unitario
          di  mercato  ordinariamente  ritraibile, con il decreto del
          Ministro  delle  finanze  20 gennaio 1990, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
              4. (Comma abrogato).
              5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai
          sensi   dell'art.  3,  legge  1 giugno  1939,  n.  1089,  e
          successive  modificazioni,  la  base  imponibile,  ai  fini
          dell'imposta  comunale  sugli immobili (ICI), e' costituita
          dal  valore  che risulta applicando alla rendita catastale,
          determinata  mediante l'applicazione della tariffa d'estimo
          di  minore  ammontare tra quelle previste per le abitazioni
          della  zona  censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i
          moltiplicatori  di  cui  all'art.  5,  comma  2, del D.Lgs.
          30 dicembre 1992, n. 504.".