Art. 75.
                      (Rimborsi automatizzati)

  1.  Possono  essere  effettuati  mediante procedure automatizzate i
rimborsi  delle  imposte  e  delle  tasse individuate con decreti del
Ministero  delle  finanze;  con  i  predetti  decreti  sono  altresi'
determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi.
  2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi
di  cui  allo  stesso  comma  sono  eseguiti  secondo le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.