Art. 75. (Rimborsi automatizzati) 1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresi' determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi. 2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.