Art. 77
                Modifica del sistema di remunerazione
                     spettante ai concessionari

  1.  Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  4,  concernente  i  soggetti  incaricati della
riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti
parole: "Fino al 31 dicembre 2001";
    b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
      "Art.  4-bis.  - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere
dal  1 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai
commissari  governativi  del  servizio nazionale della riscossione e'
pari  ad  una  commissione  in misura fissa su ciascuna operazione di
incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e'
determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto
della  temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo
successivo  all'integrale  recupero degli importi anticipati ai sensi
dell'articolo  9  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto
dell'onere  finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui
al  citato  articolo  9,  dei  costi diretti ed indiretti relativi al
servizio  di  incasso  allo  sportello,  sulla  base  dei  costi medi
rilevati  nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del
numero  medio  di  operazioni  in  essi incluse, dell'ammontare medio
degli  importi  riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad
operazione  dell'attivita'  di contabilizzazione e riversamento delle
entrate  agli  enti  impositori.  La  commissione e' dovuta fino alla
concorrenza  dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso,
se   lo   stesso  risulti  inferiore  all'importo  della  commissione
teoricamente spettante.
      2.  Per  il  periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2001 sono
corrisposte  a  ciascun  concessionario e commissario governativo del
servizio  nazionale  della  riscossione,  a valere sugli stanziamenti
della   pertinente   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  finanze,  somme pari all'eventuale
differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli
anni  1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, e successive
modificazioni,  e  quelle  erogate  in applicazione dell'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita'
di   erogazione  di  tali  somme  sono  determinate,  sulla  base  di
rilevazione  infrannuale  delle  esigenze,  con  decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
      3.  Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa
per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo
le  modalita'  di  cui  al  regolamento concernente l'istituzione del
conto  fiscale,  emanato  con  decreto  del Ministro delle finanze 28
dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione di cui
al  comma  1,  a  totale  carico  del  concessionario  o  commissario
governativo  competente,  da trattenersi all'atto dell'accreditamento
allo  stesso delle somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla
base  degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici
oneri riferibili all'attivita' dei soggetti interessati.
      4.  La  commissione  di cui al comma 1 ed il compenso di cui al
comma  3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  ed il Ministro delle comunicazioni,
sentite  le  associazioni  di categoria interessate, nonche' le Poste
italiane  spa,  da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente
il biennio di riferimento";
        c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e'
abrogato;
        d)  nell'articolo  8,  concernente termini e modalita' per il
versamento  delle  somme  riscosse,  al  comma  1,  sono soppresse, a
decorrere dal 1 gennaio 2002, le seguenti parole: "del 75 per cento".
 
          Note all'art. 77:
              -  Si  riporta  il  testo  degli artt. 4 e 8 del D.Lgs.
          9 luglio  1997,  n. 237, recante "Modifica della disciplina
          in  materia  di  servizi  autonomi  di  cassa  degli uffici
          finanziari",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
          1997,  n.  173, cosi' come modificato dalla presente legge,
          nonche'  il testo dell'art. 5 del medesimo D.lgs. 237/1997,
          vigente   anteriormente   all'abrogazione   disposta  dalla
          presente legge:
              "Art.  4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
          Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
          riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
          le  modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
          concernente  l'istituzione  del  conto fiscale, emanato con
          decreto   28 dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze.  Fino  al  31 dicembre  2001  per  i compensi alle
          aziende  di  credito  si  applicano  le disposizioni di cui
          all'articolo  10  del  citato regolamento n. 567 del 1993 e
          per   i   compensi   ai   concessionari   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui all'articolo 61, comma 3, lettera a),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              2.  A  seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
          automatizzati  che consentono l'acquisizione in tempo reale
          dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
          entrate  puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri    del    tesoro    e    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
              3.  Alla  trasmissione  dei  dati analitici relativi ad
          ogni  singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
          di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          13  del  regolamento  concernente  l'istituzione  del conto
          fiscale,  emanato  con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
          Ministro delle finanze.
              4.  I  concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna  operazione  di riscossione e di pagamento, i dati
          analitici  relativi a ciascuna operazione di accreditamento
          effettuata  dagli  istituti  di credito, nonche' ai singoli
          versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
          dello  Stato  ed  alle  casse  degli  enti  destinatari.  I
          concessionari  inoltre  trasmettono,  mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna   riscossione  eseguita  mediante  conto  corrente
          postale  vincolato  alle  sezioni  di tesoreria provinciale
          dello  Stato,  nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
          medesime  sezioni  di  tesoreria  provinciale ed alle casse
          degli enti destinatari.
              5.   Con   decreto  dirigenziale  sono  determinate  le
          modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
          dati.
              (Art.  5.  (Riscossione  tramite  ruolo).  -  1. Per le
          entrate  extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e
          per  quelle  tributarie  dilazionate  l'ufficio finanziario
          forma  un  ruolo  unico  per  tutti gli anni di riferimento
          comprendente    il    totale   del   debito   residuo.   Il
          concessionario  provvede  alla  riscossione  delle  singole
          annualita',  con  l'obbligo  del non riscosso per riscosso,
          alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento
          prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine
          al ruolo.
              2.  Con  decreto  dirigenziale  sono  stabiliti  tempi,
          procedure  e criteri per la redazione e la trasmissione dei
          suddetti ruoli.) articolo abrogato.
          Art.  8. (Termini e modalita' per il versamento delle somme
          riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo
          a  quello  previsto  per  l'accreditamento  da  parte delle
          banche   al   concessionario,   il   concessionario  versa,
          distintamente   per   capitolo  e  articolo,  competenza  e
          residui,  alla  competente sezione di tesoreria provinciale
          dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate
          al netto del 75 per cento (parole soppresse a decorrere dal
          1 gennaio  2002)  della  commissione di sua spettanza e dei
          pagamenti  e  delle  anticipazioni  effettuati  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel  presente decreto, nonche' dei
          relativi  compensi  e,  per  la  parte residua, delle somme
          oggetto  di  dilazione  e  di sgravio di cui al decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,
          usufruibili sui versamenti diretti.
              2.  L'ammontare  delle  somme riscosse direttamente dal
          concessionario va versato distintamente per voce di entrata
          alla  competente  sezione della tesoreria provinciale dello
          Stato  entro  il  terzo  giorno  lavorativo successivo alla
          riscossione  al  netto  della commissione di sua spettanza,
          nonche'  delle  altre somme di cui al comma 1. Nello stesso
          termine  vanno versate, mediante postagiro, le somme per le
          quali  sia  pervenuta la comunicazione di accreditamento da
          parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
              3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende
          di  credito  e  non  imputabili  ad  alcuno  dei capitoli e
          articoli  di  entrata  sono comunque riversate, nei termini
          stabiliti  nel presente decreto, alle competenti sezioni di
          tesoreria   provinciale  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo   relativo   alle   entrate  eventuali  e  diverse
          concernenti  il  Ministero delle finanze e alle casse degli
          enti    destinatari   secondo   modalita'   stabilite   dal
          Dipartimento  delle  entrate,  direzione  centrale  per  la
          riscossione.
              4.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          versamenti   da  effettuare  da  parte  dell'ufficio  delle
          concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro
          abbonamenti radio e televisione di Torino.
              5.  Le  somme  riscosse dai concessionari, direttamente
          allo  sportello  o attraverso delega ad aziende di credito,
          nel   periodo  in  cui  restano  nella  disponibilita'  del
          concessionario  costituiscono i fondi da cui sono prelevate
          le  somme  da  erogare  secondo le disposizioni di cui agli
          articoli 10 e 11.".