Art. 77 Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2001"; b) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione e' determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilita' delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante. 2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la meta' della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita' di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalita' di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attivita' dei soggetti interessati. 4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento"; c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, e' abrogato; d) nell'articolo 8, concernente termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2002, le seguenti parole: "del 75 per cento".
Note all'art. 77: - Si riporta il testo degli artt. 4 e 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, recante "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 5 del medesimo D.lgs. 237/1997, vigente anteriormente all'abrogazione disposta dalla presente legge: "Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2001 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati. (Art. 5. (Riscossione tramite ruolo). - 1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualita', con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo. 2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.) articolo abrogato. Art. 8. (Termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse). - 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento (parole soppresse a decorrere dal 1 gennaio 2002) della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino. 5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.".