Art. 78.
 (Attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
                               locali)

  1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni
e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del
Ministero   delle   finanze   apposite   convenzioni   che  prevedano
l'attivita' di consulenza e revisione delle procedure adottate.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze
non  esercita  funzioni  ispettive o di controllo nei confronti degli
enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.
  3.  All'articolo  52  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  concernente la potesta' regolamentare generale delle province e
dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:  "della  data di entrata in vigore del decreto, concernente
l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati  ad effettuare attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma
3 del medesimo articolo 53".
  4.  All'articolo  52  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  al  comma  5,  lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono
inserite  le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per
i  quali  sono  titolari  della concessione del servizio nazionale di
riscossione".
 
          Note all'art. 78:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  52,  del  D.Lgs.
          15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi locali",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
          1997,  supplemento  ordinario n. 252, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   52   (Potesta'   regolamentare  generale  delle
          province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
          disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate, anche
          tributarie,  salvo per quanto attiene alla individuazione e
          definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
          passivi  e  della aliquota massima dei singoli tributi, nel
          rispetto    delle   esigenze   di   semplificazione   degli
          adempimenti  dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
          si applicano le disposizioni di legge vigenti.
              2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1 gennaio  dell'anno  successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
              3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
              4.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a) l'accertamento  dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli  24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
          ;
                b) qualora  sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,   la   liquidazione,  l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative  attivita'  sono affidate: 1) mediante convenzione
          alle  aziende  speciali  di  cui  all'articolo 22, comma 3,
          lettera  c),  della  legge  8 giugno  1990, n. 142, e', nel
          rispetto  delle procedure vigenti in materia di affidamento
          della  gestione  dei servizi pubblici locali, alle societa'
          per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata  a  prevalente
          capitale  pubblico  locale previste dall'articolo 22, comma
          3,  lettera  e),  della citata legge n. 142 del 1990, i cui
          soci  privati  siano  prescelti  tra  i  soggetti  iscritti
          all'albo   di   cui   all'articolo  53  oppure  siano  gia'
          costituite  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          decreto,  concernente l'albo dei soggetti privati abilitati
          ad  effettuare  attivita'  di  liquidazione, accertamento e
          riscossione  dei  tributi,  di  cui al comma 3 del medesimo
          articolo  53;  2)  nel  rispetto delle procedure vigenti in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali,  alle  societa' miste, per la gestione presso altri
          comuni,  ai  concessionari di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43, a prescindere
          dagli  ambiti  territoriali per i quali sono titolari della
          concessione  del  servizio  nazionale  di  riscossione,  ai
          soggetti  iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53
          ;
                c) l'affidamento  di  cui  alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d) il   visto   di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
              6.  La  riscossione  coattiva dei tributi e delle altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata   con   la  procedura  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari  del servizio di riscossione di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.  43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
          14 aprile  1910,  n.  639,  se  svolta in proprio dall'ente
          locale  o  affidata  agli  altri  soggetti  menzionati alla
          lettera b) del comma 4.
              7.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite
          disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
          di   svolgimento  dei  servizi  in  questione  al  fine  di
          assicurare   la  necessaria  trasparenza  e  funzionalita',
          nonche'  la  misura  dei compensi, tenuto anche conto delle
          effettive riscossioni.".