Art. 79.
  (Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico)

  1.  Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di
lire,  i  concessionari  e  i  commissari  governativi  del  servizio
nazionale  della  riscossione  possono  definire  automaticamente  le
domande  di  rimborso  e  di  discarico  per  inesigibilita'  da essi
presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli
uffici e non ancora esaminate.
  2.  Alla  definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano,
in  quanto  compatibili,  le disposizioni contenute nell'articolo 60,
commi  3,  5,  7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.
  3.  Al  fine  di  accedere  alla  definizione  di cui al comma 1, i
concessionari  e  i  commissari  governativi  presentano  le relative
istanze  entro  il  30  novembre  2000,  secondo  le modalita' di cui
all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
  4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puo'
superare  2.400  miliardi  di lire complessive e 800 miliardi di lire
annue.   Sono  conseguentemente  ridotti  di  600  miliardi  di  lire
l'importo  globale  di  cui  all'articolo  60,  comma  4, del decreto
legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  di  200 miliardi di lire
ciascuno  degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6
del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni
2000, 2001 e 2002.
  5.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 3, nonche' quelle di cui
all'articolo  60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli
degli  altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita
convenzione   nella   quale   e'  determinata  la  percentuale  delle
anticipazioni da rimborsare.
  6.  La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti
territoriali  eseguita  ai  sensi  del  comma 5 produce effetti anche
sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
  7.  Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle
somme  ad  essi  dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalita'
indicate  nell'articolo  57-bis,  comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
  8.  A  seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei
commi  da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta,
relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del
99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive di cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43,  e  successive  modificazioni, rivelatesi
infruttuose;   la  misura  di  tale  rimborso  e'  stabilita  in  via
convenzionale,  relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del
comma 5, con tale modalita' ne regolano la definizione automatica.
  9.  Il  rimborso  delle spese delle procedure esecutive infruttuose
relative  alle  quote  erariali,  spettante  ai sensi del comma 8, e'
erogato  in  titoli  di Stato, nel rispetto del limite complessivo di
spesa  fissato  dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto
compatibili,  le  disposizioni previste per la definizione automatica
delle  domande  di  rimborso  e  di  discarico  delle  relative quote
erariali.
  10.  Sulle  quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi
da  1  a  9  resta salva la facolta' degli uffici di procedere, anche
mediante  controlli  a campione, ad un esame di merito della relativa
documentazione   secondo   le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente
eventuale recupero delle quote gia' rimborsate o oggetto di discarico
ai sensi del presente articolo.
 
          Note all'art. 79:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 57-bis e 60 del
          D.Lgs.  13 aprile  1999,  n.  112,  recante  "Riordino  del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
              "Art.  57-bis. (Somme anticipate dai concessionari). 1.
          Fino   all'emanazione   del  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  previsto
          dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte
          a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita'
          in vigore al 30 giugno 1999.
              2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi
          anticipate   ai   sensi   del   comma  1  e'  disposta  con
          provvedimenti  che  autorizzano gli stessi concessionari ad
          utilizzare  tali  somme  in  diminuzione  dai versamenti in
          Tesoreria  dei  tributi  riscossi  ai sensi dell'art. 4 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
              Art.  60.  (Definizione  automatica  delle  domande  di
          rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle
          relative  anticipazioni). - 1. Relativamente alle quote non
          superiori  a  cinquecento  milioni di lire, i concessionari
          possono  definire  automaticamente le domande di rimborso e
          di  discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al
          31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
          esaminate.
              2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma
          1,  i  concessionari  presentano  entro  il  31 luglio 1999
          all'ufficio  che  ha  effettuato  l'iscrizione  a ruolo una
          richiesta,  nella  quale  dichiarano,  in  conformita' alle
          vigenti   norme  sull'autocertificazione  e  per  le  quote
          inserite  nelle domande per le quali esercitano la facolta'
          di definizione automatica:
                a) la    sussistenza    delle   condizioni   indicate
          nell'articolo  24,  comma  13, lettere a) e c), della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  e  l'assenza  della condizione
          ostativa  di  cui alla lettera b) dello stesso articolo 24,
          comma   13,  della  legge  n.  449  del  1997,  nonche'  di
          provvedimenti di sgravio per indebito;
                b) l'importo  delle  quote  inserite nelle domande e,
          limitatamente   alle  domande  di  rimborso,  quello  delle
          relative  anticipazioni,  calcolato  al  netto degli sgravi
          provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
              3.  La  somma da corrispondere a ciascun concessionario
          e'  pari  al  99 per cento dell'importo delle anticipazioni
          relative alle domande di rimborso definite automaticamente,
          calcolato   al   netto   degli   sgravi  provvisori  e  dei
          provvedimenti di dilazione.
              4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari,
          con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000
          miliardi  di  lire  complessive  e  1.000  miliardi di lire
          annue.
              5.   Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono
          definite  le  modalita'  ed  i  tempi  di trattazione delle
          richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la
          definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il
          31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli
          entro  l'anno  1999. In conseguenza del completamento della
          definizione   automatica,   i   provvedimenti   di  sgravio
          provvisorio  relativi  alle  domande  definite  assumono il
          valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
              6.  Per  le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata
          l'emissione  di  titoli  di Stato per un importo massimo di
          lire  4.000  miliardi, con imputazione della relativa spesa
          ad  apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, cosi' ripartita:
                a) miliardi  1.000 per l'anno 1999, con godimento dei
          titoli dal 1 gennaio 2000;
                b) miliardi  1.000 per l'anno 2000, con godimento dei
          titoli dal 1 gennaio 2001;
                c) miliardi  1.000 per l'anno 2001, con godimento dei
          titoli dal 1 gennaio 2002;
                d) miliardi  1.000 per l'anno 2002, con godimento dei
          titoli dal 1 gennaio 2003.
              7.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione   economica   sono   stabilite   le
          caratteristiche,   le   modalita'   e   le   procedure   di
          assegnazione dei titoli medesimi.
              8.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 6,
          valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi
          per  l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in
          lire  1.090  miliardi  per  il  2001,  si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare con
          propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61,  comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  recante  "Istituzione  del Servizio di riscossione dei
          tributi  e  di  altre  entrate  dello Stato e di altri enti
          pubblici,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  della legge
          4 ottobre   1986,   n.   657",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 febbraio  1988, n. 49, supplemento ordinario;
          l'intero  provvedimento e' stato poi abrogato dall'art. 68,
          del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112:
              "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese).
              1. 3. (Omissis).
              4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
          spese  delle procedure esecutive in misura determinata, per
          i  diversi  adempimenti,  in  base  a tabella approvata dal
          Ministro  delle  finanze, sentito il parere del Ministro di
          grazia e giustizia.
              5. 8-bis. (Omissis).".