Art. 80
             Annullamento dei crediti erariali iscritti
               in articoli di campione penale o civile

  1.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la
riscossione,  sono  stabiliti,  per  i  crediti  erariali iscritti in
articoli  di  campione  penale  o civile che non costituiscono pena o
comunque  sanzione  pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei
quali non si fa luogo ai versamenti diretti.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 non si applica allorche'
l'importo   da   versare   costituisce   il  residuo  di  un  importo
originariamente piu' elevato.
 
          Note all'art. 80:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "Art. 17 (Regolamenti).
              1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3. 4-bis. (Omissis).".