Art. 81.
 (Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per
gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
                              dirette)

  1.   Nell'ambito   dei   processi   di  ristrutturazione  aziendale
conseguenti  all'applicazione  dei  decreti legislativi di attuazione
della  legge  28  settembre  1998,  n. 337, l'avanzo patrimoniale, al
netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998,
del  Fondo  di  previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive  modificazioni,  e'  utilizzato  in modo frazionato per un
periodo  non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con
le  modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro delle finanze.
 
          Note all'art. 81:
              La  legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al
          Governo  per  il  riordino  della  disciplina relativa alla
          riscossione",   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1998, n. 228.
              La  legge  2 aprile  1958,  n.  377, recante "Norme sul
          riordinamento  del  Fondo  di  previdenza per gli impiegati
          dipendenti  dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle imposte
          dirette",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
          1958, n. 98.