Art. 82
              Disposizioni concernenti le liti fiscali
               in materia di imposta sugli spettacoli

  1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n.640,
pendenti  alla  data  del  31 luglio 2000, possono essere definite, a
domanda  dei  contribuenti  interessati, con il pagamento entro il 31
gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
  2.  I  contribuenti  possono  regolarizzare,  senza applicazione di
sanzioni  amministrative  ne'  di  interessi,  gli  omessi versamenti
dell'imposta  sugli  spettacoli  mediante  il  pagamento  entro il 31
gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli
calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.
  3.  I  pagamenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 sono effettuati con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  4. Ai fini del presente articolo:
    a)  per  lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto
l'accertamento  del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di
imposta sugli spettacoli;
    b)  per  valore  della lite si intende l'importo dell'imposta, al
netto  degli  interessi  e  delle  eventuali sanzioni irrogate con lo
stesso  atto  impugnato;  eventuali  versamenti parziali pregressi si
considerano  effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative
esclusivamente  alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito
dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
  5.  I  giudizi  di  cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio
2001;   tuttavia,   qualora   sia   stata  gia'  fissata  udienza  di
discussione,  i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che
dichiari   di   volersi  avvalere  delle  disposizioni  del  presente
articolo.  L'estinzione  del  giudizio  e'  subordinata all'integrale
pagamento  delle  somme  di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento
eseguito   in   misura   inferiore   a  quella  dovuta,  qualora  sia
riconosciuta   la   scusabilita'   dell'errore,   e'   consentita  la
regolarizzazione del pagamento medesimo.
  6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme
provvisoriamente  dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a
ruolo  o  liquidate.  La  definizione  non  da'  comunque  luogo alla
restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
  7.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
presentazione  delle  domande  di cui al comma 1, le procedure per il
controllo  delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e
le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
 
          Note all'art. 82:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  recante  "Imposta  sugli  spettacoli",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, supplemento ordinario n. 2.
              -  Il  D.Lgs.  9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni", gia' citato in nota all'art.
          12,  al  Capo  III  (articoli  17-29) reca "Disposizioni in
          materia di riscossione".
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto 1998, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80.