Art. 82 Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli 1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite. 2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative ne' di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento. 3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Ai fini del presente articolo: a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli; b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e' costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste. 5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo. 6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal contribuente. 7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Note all'art. 82: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante "Imposta sugli spettacoli", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 2. - Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", gia' citato in nota all'art. 12, al Capo III (articoli 17-29) reca "Disposizioni in materia di riscossione". - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80.