Art. 84.
              (Incompatibilita' dei giudici tributari)

  1.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    "i)  a  decorrere  dal  1°  ottobre 2001, coloro che in qualsiasi
forma,  anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,
esercitano   la  consulenza  tributaria,  ovvero  l'assistenza  o  la
rappresentanza  di  contribuenti  nei  rapporti con l'amministrazione
finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
  2.  Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede
alla  definizione  di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione
delle  disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e  successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di
presidenza  della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari,
amministrativi  o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive
funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.
  3.  I  termini  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di
presidenza   della   giustizia  tributaria,  attualmente  in  carica,
decorrono  dal  centoventesimo  giorno  successivo  alla scadenza del
periodo di cui al comma 2.
 
          Note all'art. 84:
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  D.Lgs.
          31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi
          speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed  organizzazione
          degli  uffici  di collaborazione in attuazione della delega
          al  Governo  contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
          1991, n. 413", cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  8.  (Incompatibilita').  - 1. Non possono essere
          componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
          in  attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
          funzioni o attivita' professionali:
                a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
          europeo;
                b) i  consiglieri  regionali, provinciali, comunali e
          circoscrizionali  e  gli  amministratori  di altri enti che
          applicano  tributi  o  hanno  partecipazione al gettito dei
          tributi  indicati  nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
          n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o
          come    componenti   di   organi   collegiali,   concorrono
          all'accertamento dei tributi stessi;
                c) i  dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
          prestano  servizio presso gli uffici del Dipartimento delle
          entrate e del Dipartimento del territorio;
                d) gli   appartenenti   al  Corpo  della  Guardia  di
          finanza;
                e) i  soci,  gli  amministratori e i dipendenti delle
          societa'  concessionarie  del servizio di riscossione delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
                f) gli   ispettori   tributari   di  cui  alla  legge
          24 aprile 1980, n. 146;
                g) i prefetti;
                h) coloro   che   ricoprono   incarichi  direttivi  o
          esecutivi nei partiti politici;
                i) a  decorrere  dal  1 ottobre  2001,  coloro che in
          qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
          altra  prestazione,  esercitano  la  consulenza tributaria,
          ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei
          rapporti   con   l'amministrazione   finanziaria   o  nelle
          controversie di carattere tributario;
                l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
          civili dei Corpi di polizia;
                m) coloro  che sono coniugi o parenti fino al secondo
          grado  o  affini in primo grado di coloro che sono iscritti
          negli  albi  professionali  o  negli  elenchi  di  cui alla
          lettera  i)  nella  sede della commissione tributaria o che
          comunque  esercitano  dinanzi  alla  stessa abitualmente la
          loro professione.
              2.  Non possono essere componenti dello stesso collegio
          giudicante  i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il
          quarto grado.
              3.  Nessuno  puo' essere componente di piu' commissioni
          tributarie.
              4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  che
          vengano  a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
          1,   lettere   a)   e  b)  o  che  siano  nominati  giudici
          costituzionali,  sono  sospesi dall'incarico fino alla data
          di  cessazione  dell'incompatibilita'; successivamente alla
          suddetta  data essi riassumono le rispettive funzioni anche
          in   soprannumero   presso  la  commissione  tributaria  di
          appartenenza.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  21 del D.Lgs. 31 dicembre
          1992,  n.  545,  sopra citato, si rinvia alle note all'art.
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