Art. 85. Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria 1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti: "2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti". 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. 3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e' sostituito dai seguenti: "2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale". 4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione". 5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalita' per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 85: - Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22, cosi' come modificati dalla presente legge, ed il testo dell'art. 27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, gia' citato in nota all'art. 84 nonche' il testo dell'art. 19 del medesimo DLG n. 545/1992 vigente anteriormente all'abrogazione disposta dalla presente legge: "Art.17. (Composizione). - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. (Comma abrogato).". "Art. 19. (Il presidente). - 1. Il presidente del consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parita' di voti, dal piu' anziano di eta'.) (Articolo abrogato).". "Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza). - 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.". "Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato). 2. (Comma abrogato). 3. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni. 5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.". "Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale. 2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C".