Art. 85.
              Composizione del consiglio di presidenza
                     della giustizia tributaria

  1.  Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
    "2.  Il  consiglio  di  presidenza e' composto da quindici membri
eletti tra i giudici tributari.
    2-bis.  Il  consiglio  di  presidenza  elegge  nel  suo  seno  il
presidente e due vicepresidenti".
  2.  Dalle  disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri
aggiuntivi  a  carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente
ridotte  le  indennita'  di  cui  all'articolo  27 del citato decreto
legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di
presidenza.
  3.  Il  comma  2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n.
545 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
    "2.  Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e'
istituito  presso  il  Ministero  delle  finanze l'ufficio elettorale
centrale,   composto  da  un  presidente  di  commissione  tributaria
regionale  o  provinciale che lo presiede e da due giudici tributari,
nominati dal Ministro delle finanze.
    2-bis.  Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle
commissioni  provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi
e'  istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle
operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un
suo  delegato,  che  lo presiede, e da due giudici tributari nominati
dal  presidente  delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso
presso  la  sede  della  commissione  presso la quale e' espletata la
funzione giurisdizionale".
  4.  All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.   Al  termine  delle  operazioni  elettorali  il  verbale  di
scrutinio  e'  trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede
alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione".
  5.  Gli  articoli  17,  comma  4,  19 e 22, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.
  6.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  sono
determinati  il  modello della scheda elettorale, le modalita' per la
presentazione  delle  candidature  e  di  funzionamento  degli uffici
elettorali.  Alle  spese  di funzionamento degli uffici elettorali si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 
          Note all'art. 85:
              - Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22, cosi'
          come modificati dalla presente legge, ed il testo dell'art.
          27 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, gia' citato in nota
          all'art.  84 nonche' il testo dell'art. 19 del medesimo DLG
          n.  545/1992 vigente anteriormente all'abrogazione disposta
          dalla presente legge:
              "Art.17.   (Composizione).   -   1.   Il  consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  tributaria  e' costituito con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  delle  finanze,  ed  ha  sede  in  Roma presso il
          Ministero delle finanze.
              2.  Il  consiglio di presidenza e' composto da quindici
          membri eletti tra i giudici tributari.
              2-bis.  Il  consiglio di presidenza elegge nel suo seno
          il presidente e due vicepresidenti.
              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
          da   tutti   i   componenti  delle  commissioni  tributarie
          provinciali  e  regionali  con  voto  personale,  diretto e
          segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
              4. (Comma abrogato).".
              "Art.  19.  (Il  presidente).  -  1.  Il presidente del
          consiglio di presidenza e' eletto dai suoi componenti fra i
          presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.
              2.  Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e'
          sostituito  dal  componente del consiglio di presidenza con
          qualifica  di presidente di commissione o di sezione che ha
          riportato piu' voti nella nomina a componente del consiglio
          di  presidenza,  o,  a parita' di voti, dal piu' anziano di
          eta'.) (Articolo abrogato).".
              "Art.  21  (Elezione  del  consiglio  di presidenza). -
          1. Le  elezioni  del  consiglio  di  presidenza hanno luogo
          entro  i  tre  mesi  anteriori alla scadenza del precedente
          consiglio  e  sono  indette  con decreto del Ministro delle
          finanze   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  almeno trenta giorni prima della data
          stabilita.  Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
          9 alle ore 21.
              2.  Per  l'elezione  dei  componenti  del  consiglio di
          presidenza  e'  istituito presso il Ministero delle finanze
          l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di
          commissione  tributaria  regionale  o  provinciale  che  lo
          presiede  e da due giudici tributari, nominati dal Ministro
          delle finanze.
              2-bis.  Le  operazioni elettorali si svolgono presso le
          sedi  delle  commissioni  provinciali  e regionali e presso
          ciascuna  di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale,
          che  assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,
          composto  dal  presidente  della  commissione  o  da un suo
          delegato,  che  lo  presiede,  e  da  due giudici tributari
          nominati  dal  presidente  delle rispettive commissioni. Il
          voto viene espresso presso la sede della commissione presso
          la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.".
              "Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato).
              2. (Comma abrogato).
              3.    Le    schede    devono   essere   preventivamente
          controfirmate  dai  componenti  dell'ufficio  elettorale ed
          essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
              4.  L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza
          sulle  contestazioni  sorte  durante  le operazioni di voto
          nonche'  su  quelle  relative  alla validita' delle schede,
          dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
              5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
          scrutinio  e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che
          provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima
          convocazione.".
              "Art.  27  (Trattamento dei componenti del consiglio di
          presidenza).  - 1. I componenti del consiglio di presidenza
          sono   esonerati  dalle  funzioni  proprie  conservando  la
          titolarita'   dell'ufficio   ed   il  relativo  trattamento
          economico  ragguagliato,  quanto  alla  parte  variabile, a
          quella  piu'  elevata  conferita  nello  stesso  periodo ai
          presidenti di commissione tributaria regionale.
              2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
          con  residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
          misura  prevista  per la qualifica rivestita e comunque non
          inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
          Stato, livello C".