Art. 86.
     (Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

  1.  All'articolo  13  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545,  e  successive  modificazioni,  dopo  il comma 3, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
 
          Note all'art. 86:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13 del citato D.Lgs.
          31 dicembre  1992,  n.  545,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  13  (Trattamento  economico).  -  1. Il Ministro
          delle  finanze  con  proprio  decreto  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro  determina  il compenso fisso mensile
          spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
              2.  Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
          mensile  viene  determinato un compenso aggiuntivo per ogni
          ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri  ricorsi,
          secondo  criteri  uniformi,  che  debbono tener conto delle
          funzioni  e  dell'apporto  di  attivita'  di  ciascuno alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la  redazione  della  sentenza, nonche', per i residenti in
          comuni  diversi  della  stessa  regione da quello in cui ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle  sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
          relazione ad ogni provvedimento emesso.
              3.  La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha  sede  la  commissione  tributaria  di appartenenza ed i
          pagamenti  relativi  sono  fatti dal dirigente responsabile
          della   segreteria  della  commissione,  quale  funzionario
          delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
              3-bis.  I  compensi  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 sono
          cumulabili  con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
          comunque denominati.".