Art. 88. (Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione) 1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".
Note all'art. 88: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 207, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 3. 1. - 206. (Omissis). 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima, e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza della graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. 208. 244. (Omissis).".