Art. 89.
(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero
                           delle finanze)

  1.  Al  comma  23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  80,  introdotto  dal  comma 6 dell'articolo 22 del decreto
legislativo  29  ottobre  1998,  n.  387,  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente   periodo:   "Il   trattamento  economico  fondamentale  del
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle  finanze,  istituito  dall'articolo  4,  comma  1,  del decreto
legislativo  9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori
ruolo   o   in   altra   analoga   posizione,  presso  enti  pubblici
territoriali,  enti  pubblici  non  economici o altre amministrazioni
pubbliche   dotate   di   autonomia   finanziaria,  rimane  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza".
 
          Note all'art. 89:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45, comma 23, del
          D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in
          materia  di  organizzazione  e  di rapporti di lavoro nelle
          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle
          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,
          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge
          15 marzo  1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 aprile  1998,  n.  82,  S.O., cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 45 1. - 22. (Omissis).
              23.  In  tutti  i  casi, anche se previsti da normative
          speciali,   nei  quali  enti  pubblici  territoriali,  enti
          pubblici  non  economici o altre amministrazioni pubbliche,
          dotate  di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
          la    utilizzazione    da    parte   di   altre   pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando,  di  fuori  ruolo,  o  in altra analoga posizione,
          l'amministrazione   che   utilizza  il  personale  rimborsa
          all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere  relativo al
          trattamento   fondamentale.   La  disposizione  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  al personale comandato, fuori
          ruolo  o  in  analoga  posizione  presso l'ARAN a decorrere
          dalla  completa  attuazione  del  sistema  di finanziamento
          previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  accertata  dall'organismo  di
          coordinamento  di  cui  all'art.  46, comma 5, del medesimo
          decreto.   Il   trattamento   economico   fondamentale  del
          personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
          Ministero  delle  finanze,  istituito dall'art. 4, comma 1,
          del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione
          di  comando,  di  fuori ruolo o in altra analoga posizione,
          presso   enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici  non
          economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di
          autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.
              24. - 25. (Omissis).".
              - Il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, recante "Ulteriori
          disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  e del D.Lgs.
          31 marzo   1998,  n.  80",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261.