Art. 34. 
 
   (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1  miliardo
per ciascun anno solare. 
  2. Le domande di  rimborso  presentate  al  31  dicembre  2000  non
possono essere revocate. 
  3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle
A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
  4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di  capitale
e sui redditi  diversi  di  natura  finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state  operate  ovvero
non  sono  stati  effettuati  dai   sostituti   d'imposta   o   dagli
intermediari i relativi versamenti nei termini ivi  previsti,  si  fa
luogo in ogni caso  esclusivamente  all'applicazione  della  sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli  stessi
sostituti o  intermediari,  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione nella quale sono esposti i  versamenti  delle  predette
ritenute e  imposte,  abbiano  eseguito  il  versamento  dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La  presente  disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e  comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'  di
accertamento delle quali il  sostituto  d'imposta  o  l'intermediario
hanno avuto formale  conoscenza  e  sempre  che  il  pagamento  della
sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 
  5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:  "entro  il  termine
previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 
  6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di  diciotto  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".