Art. 52
                            (Impedimenti)

   1.  Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale
e'  stata  concessa  autorizzazione, a termini delle disposizioni del
codice  civile,  uno  degli  sposi deve presentare copia del relativo
provvedimento.
   2.  Se  si  tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato
dichiarato  l'annullamento,  lo  scioglimento  o  la cessazione degli
effetti  civili  del  precedente  matrimonio, l'ufficiale dello stato
civile   deve   accertare   se   ricorrono   le  condizioni  previste
dall'articolo 89 del codice civile.
 
          Nota all'art. 52:

             - Si riporta l'art. 89 del codice civile:

             "Art.  89.  (Divieto  temporaneo  di nuove nozze). - Non
          puo'  contrarre  matrimonio  la donna, se non dopo trecento
          giorni   dallo   scioglimento,  dall'annullamento  o  dalla
          cessazione  degli effetti civili del precedente matrimonio.
          Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
          cessazione  degli  effetti civili del precedente matrimonio
          siano  stati  pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
          lettere  b)  ed f), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e
          nei  casi  in  cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo
          per  impotenza,  anche  soltanto  a  generare,  di  uno dei
          coniugi.
             Il  tribunale con decreto emesso in camera di consiglio,
          sentito   il   pubblico   ministero,  puo'  autorizzare  il
          matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di
          gravidanza  o  se  risulta da sentenza passata in giudicato
          che  il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento
          giorni  precedenti  lo  scioglimento,  l'annullamento  o la
          cessazione   degli   effetti   civili  del  matrimonio.  Si
          applicano  le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
          dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

             Il  divieto  cessa  dal  giorno  in cui la gravidanza e'
          terminata".