Art. 53
                         (Casi particolari)

   1.  Se  gli  sposi  risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello
stato  civile  cui  e'  stata  chiesta  la  pubblicazione  provvede a
richiederla  anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui
risiede l'altro sposo.
   2.  Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale
dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la
pubblicazione  alla  competente autorita' diplomatica o consolare nei
modi  previsti  dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di
pubblicazione  viene  fatta  alla  competente autorita' diplomatica o
consolare,  quest'ultima  la  trasmette,  in esenzione da ogni onere,
all'ufficiale  dello  stato civile del comune di residenza attuale in
Italia di uno degli sposi.
   3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico
o  consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la
celebrazione  del  matrimonio  all'ufficiale  dello  stato civile del
comune,  in  Italia,  nel  quale  gli  sposi  eventualmente intendano
contrarre  matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo
109 del codice civile.
   4.  Gli  uffici  cui  e'  richiesta  la pubblicazione sono tenuti,
quando   questa  e'  stata  eseguita,  a  trasmettere  senza  indugio
all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.
 
          Note all'art. 53:

             - Si riporta il testo dell'articolo 11, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
             "Le  pubblicazioni  di matrimonio nell'ufficio consolare
          hanno  luogo  mediante affissione nell'albo consolare di un
          atto  contenente  nome,  cognome,  data e luogo di nascita,
          residenza e professione dei nubendi".

             - Si riporta il testo dell'art. 109 del codice civile:

             "Art. 109. (Celebrazione in un comune diverso). - Quando
          vi  e'  necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio
          in  un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106,
          l'ufficiale   dello  stato  civile,  trascorso  il  termine
          stabilito  nel  primo  comma dell'articolo 99, richiede per
          iscritto  l'ufficiale  del luogo dove il matrimonio si deve
          celebrare.
             La  richiesta  e' menzionata nell'atto di celebrazione e
          in  esso  inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione
          del  matrimonio,  l'ufficiale  davanti  al  quale  esso  fu
          celebrato,  invia,  per  la  trascrizione,  copia autentica
          dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta".