Art. 41. 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.
Nota all'art. 41: - Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' il seguente: "Art. 1. - 1. In attuazione delle direttive comunitarie la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia. 2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".