Art. 41. 
  1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30,  le
regioni provvedono, entro sei  mesi  dalla  emanazione  del  presente
regolamento, all'eventuale adeguamento  della  propria  normativa  in
materia. 
 
          Nota all'art. 41:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1  della  citata legge
          15 gennaio 1991, n. 30, e' il seguente:
              "Art. 1. - 1. In attuazione delle direttive comunitarie
          la  presente  legge  individua,  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  117  della Costituzione, i principi fondamentali
          relativi  al  settore  della  riproduzione  animale,  ferme
          restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.
              2.  Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria,
          le   disposizioni   della   presente   legge  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          province  autonome  di Trento e Bolzano, norme fondamentali
          di riforma economico-sociale della Repubblica.".