Art. 34.

   (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

   1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di
imposta  e  dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti  intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare.
   2.  Le  domande  di  rimborso  presentate  al 31 dicembre 2000 non
possono essere revocate.
   3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e'  aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
   "h-bis)  le  ritenute  operate  dagli  enti  pubblici  di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
   4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale
e  sui  redditi  diversi  di  natura  finanziaria  di  cui al decreto
legislativo  21  novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero
non   sono   stati   effettuati   dai  sostituti  d'imposta  o  dagli
intermediari  i  relativi  versamenti nei termini ivi previsti, si fa
luogo  in  ogni  caso  esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella  misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a),
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi
sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla  presentazione della
dichiarazione  nella  quale  sono esposti i versamenti delle predette
ritenute  e  imposte,  abbiano  eseguito  il  versamento dell'importo
dovuto,  maggiorato  degli interessi legali. La presente disposizione
si  applica  se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non  sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di
accertamento  delle  quali  il  sostituto d'imposta o l'intermediario
hanno  avuto  formale  conoscenza  e  sempre  che  il pagamento della
sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
   5.  All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, le parole: "entro il termine
previsto  dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".
   6.  All'articolo  38,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
 
          Note all'art. 34:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2
          della presente legge.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 37 e 38 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante:  "Disposizioni  sulla  riscossione delle
          imposte  sul  reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre  1973,  n.  268, supplento ordinario n. 2, cosi'
          come modificati dal presente articolo:
              "Art.  3  (Riscossione  mediante versamenti diretti). -
          Sono    riscosse    mediante    versamento    diretto    al
          concessionario:
                1)  le  ritenute  alla fonte effettuate a norma degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, da parte di
          soggetti   diversi  da  quelli  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  29  del  predetto  decreto e da quelli di cui al
          successivo comma del presente articolo;
                2) (numero soppresso);
                3)  l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche,
          nonche'  l'imposta  sostitutiva  di cui all'art. 16-bis del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
                4) (numero soppresso);
                5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli
          articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
                6)  l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla
          dichiarazione  annuale dei soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di
          approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei
          mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
              Sono  riscosse mediante versamento diretto alle sezioni
          di tesoreria provinciale dello Stato:
                a) le  ritenute  operate  dalle amministrazioni della
          Camera   dei   deputati,   del   Senato   e   della   Corte
          costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto,
          del decreto indicato al primo comma, n. 1);
                b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'art.
          27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
                c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
          in  base  alla  dichiarazione  annuale,  nonche'  l'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art. 16-bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, ad esclusione
          dell'imposta  applicabile sui redditi soggetti a tassazione
          separata ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto;
                d) le  ritenute alla fonte applicabili sui redditi di
          cui  all'art.  26,  primo  comma,  del  decreto indicato al
          numero  1),  maturati  nel  periodo d'imposta ancorche' non
          corrisposti;
                e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.
          26,  secondo  comma,  del  decreto  indicato  al numero 1),
          maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
                f) le  ritenute sui redditi di cui all'art. 26, commi
          3,  3-bis  e  5,  del  decreto  indicato  nel numero 1, ivi
          compresa  la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di
          obbligazioni e titoli similari;
                g) le  ritenute  alla fonte sui premi di cui all'art.
          30  del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo
          d'imposta ancorche' non corrisposti;
                h) le  ritenute  alla  fonte operate dalle aziende di
          credito  e  dagli  istituti di credito a norma dell'art. 1,
          decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;
                h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
          alle  tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
          720.".
              "Art.   37   (Rimborso   di  ritenute  dirette).  -  Il
          contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere
          all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il
          domicilio  fiscale,  per  errore  materiale, duplicazione o
          inesistenza  totale o parziale dell'obbligazione tributaria
          entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo
          il rimborso.
              Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero
          trascorsi  novanta  giorni  dalla data di presentazione del
          ricorso    senza   che   sia   intervenuta   la   decisione
          dell'intendente  di finanza, il contribuente puo' ricorrere
          alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636.
              Al  rimborso  l'intendente di finanza provvede mediante
          ordinativo  di  pagamento entro il termine di trenta giorni
          dalla  data  in  cui  il  provvedimento di accoglimento del
          ricorso si e' reso definitivo.".
              "Art.  38  (Rimborso  dei  versamenti  diretti).  -  Il
          soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento  diretto puo'
          presentare    all'intendente    di    finanza   nella   cui
          circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e'
          stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il
          termine  di  decadenza  di  quarantotto mesi dalla data del
          versamento   stesso,   nel   caso   di   errore  materiale,
          duplicazione  ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo
          di versamento.
              L'istanza  di cui al primo comma puo' essere presentata
          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
          entro  il  termine  di  decadenza di quarantotto mesi dalla
          data in cui la ritenuta e' stata operata.
              L'intendente   di   finanza,  sentito  l'ufficio  delle
          imposte,   provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo  di
          pagamento.
              Si  applicano  il  secondo  e terzo comma dell'articolo
          precedente.
              Quando  l'importo  del versamento diretto effettuato ai
          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
          c),   dell'art.   3  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
          36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede
          al  rimborso  della differenza con ordinativo di pagamento,
          su proposta dell'ufficio.".
              - Il  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461,
          recante:  "Riordino della disciplina tributaria dei redditi
          di  capitale  e  dei  redditi diversi, a norma dell'art. 3,
          comma  160,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2,
          supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  1, del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472, recante:
          "Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5, supplemento ordinario:
              "1.  La  sanzione  e' ridotta, sempreche' la violazione
          non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
          accessi,    ispezioni,    verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative  di  accertamento  delle  quali l'autore o i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.".