Art. 20. 1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente comma: "2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4: "Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). - 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento. 2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio. 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di L. 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di L. 750.000 per tutti gli altri uffici. 2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non risulti elettivamente assegnato altro giudice".