Art. 22.
  1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari
di   tribunali   che   hanno   in  corso  la  procedura  di  conferma
nell'incarico  rimangono  in  servizio  fino  alla  definizione della
procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza
dell'incarico.   La  conferma  della  nomina  ha,  comunque,  effetto
retroattivo  con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza
del  triennio  gia'  decorso.  In  caso di mancata conferma i giudici
onorari  di  tribunale  in  proroga cessano dall'incarico dal momento
della  comunicazione  del  relativo  provvedimento  del  CSM  che non
necessita di decreto del Ministro.
  2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  dopo  il  comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei
giudici  onorari  di  tribunale  pur  avendo  effetto  dalla data del
decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  42-ter, primo comma, ha
durata  triennale  con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo
alla nomina.".
((  2-bis.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto
legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  le disposizioni in tema di
incompatibilita'  di  cui  all'articolo 42-quater, secondo comma, del
regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, hanno effetto per i giudici
onorari  di  tribunale  ed  i vice procuratori onorari attualmente in
servizio  decorsi  nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in
corso.))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
          decreto  30 gennaio  1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
          come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,
          e  dalla  relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n.
          4":
              "Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
          giudice  onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
          titolare  puo'  essere  confermato,  alla scadenza, per una
          sola volta.
              I  giudici  onorari  di tribunali che hanno in corso la
          procedura  di  conferma nell incarico rimangono in servizio
          fino  alla  definizione  della  procedura di cui al secondo
          comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
          conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
          decorrenza  dal  primo  giorno successivo alla scadenza del
          triennio  gia'  decorso.  In  caso  di  mancata  conferma i
          giudici   onorari   di   tribunale   in   proroga   cessano
          dall'incarico  dal momento della comunicazione del relativo
          provvedimento  del  Consiglio  superiore della magistratura
          che non necessita di decreto del Ministro.
              Alla  scadenza  del triennio, il consiglio giudiziario,
          nella  composizione  prevista  dall'art.  4, comma 1, della
          legge  21  novembre  1991,  n.  374, esprime un giudizio di
          idoneita'  alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
          sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
          campione   dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di  idoneita'
          costituisce requisito necessario per la conferma.
              La  nomina  dei giudici onorari di tribunale pur avendo
          effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
          42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
          1o gennaio dell'anno successivo alla nomina.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42-ter  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
              "Art. 42-ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale).
          -  I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto
          del  Ministro  di  grazia e giustizia, in conformita' della
          deliberazione  del  Consiglio superiore della magistratura,
          su   proposta  del  consiglio  giudiziario  competente  per
          territorio  nella  composizione  prevista  dall'articolo 4,
          comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
              Per  la  nomina  e'  richiesto il possesso dei seguenti
          requisiti:
                a) cittadinanza italiana;
                b) esercizio dei diritti civili e politici;
                c) idoneita' fisica e psichica;
                d) eta'  non  inferiore  a  venticinque  anni  e  non
          superiore a sessantanove anni;
                e) residenza  in  un comune compreso nel distretto in
          cui   ha   sede  l'ufficio  giudiziario  per  il  quale  e'
          presentata   domanda,   fatta   eccezione  per  coloro  che
          esercitano   la  professione  di  avvocato  o  le  funzioni
          notarili;
                f) laurea in giurisprudenza;
                g) non  avere  riportato  condanne  per  delitti  non
          colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere
          stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
              Costituisce   titolo   di   preferenza  per  la  nomina
          l'esercizio, anche pregresso:
                a) delle   funzioni   giudiziarie,   comprese  quelle
          onorarie;
                b) della   professione   di   avvocato,  anche  nella
          qualita'   di   iscritto   nell'elenco   speciale  previsto
          dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27
          novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
                c) dell'insegnamento   di  materie  giuridiche  nelle
          universita' o negli istituti superiori statali;
                d) delle   funzioni   inerenti   ai   servizi   delle
          cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di
          dirigente  o  con  qualifica  corrispondente alla soppressa
          carriera direttiva;
                e) delle  funzioni  con  qualifica di dirigente o con
          qualifica  corrispondente alla soppressa carriera direttiva
          nelle   amministrazioni   pubbliche   o  in  enti  pubblici
          economici.
              Costituisce  altresi'  titolo di preferenza, in assenza
          di  quelli  indicati  nel terzo comma, il conseguimento del
          diploma  di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
              Con   decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
          adottato  su conforme deliberazione del Consiglio superiore
          della  magistratura,  sono  disciplinate  le  modalita' del
          procedimento di nomina.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo  19  febbraio  1998, n. 51 (Norme in materia di
          istituzione del giudice unico di primo grado):
              "Art. 35. - 1. I magistrati onorari, gia' addetti quali
          vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono
          addetti  di  diritto  ai  tribunali  ed  alle procure della
          Repubblica  presso  il  tribunale  cui  sono  trasferite le
          funzioni    degli    uffici    soppressi,    in   qualita',
          rispettivamente,  di  giudici onorari e di vice procuratori
          onorari.
              2.   Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  42-ter,
          42-quater,  primo  e  secondo  comma, 42-quinquies e 71 del
          regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12 , come aggiunti o
          sostituiti  dal  presente decreto, si applicano ai predetti
          magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla
          data di efficacia del presente decreto.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 42-quater del regio
          decreto 30 gennaio l941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
              "Art.   42-quater  (Incompatibilita').  -  Non  possono
          esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
                a) i  membri  del  parlamento nazionale ed europeo, i
          membri  del  Governo,  i  titolari di cariche elettive ed i
          membri  delle  giunte degli enti territoriali, i componenti
          degli  organi deputati al controllo sugli atti degli stessi
          enti ed i titolari della carica di difensore civico;
                b) gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di confessioni
          religiose;
                c) coloro  che  ricoprono  o  hanno ricoperto nei tre
          anni  precedenti  incarichi,  anche  esecutivi, nei partiti
          politici;
                d) gli  appartenenti  ad  associazioni  i cui vincoli
          siano  incompatibili  con  l'esercizio  indipendente  della
          funzione giurisdizionale;
                e) coloro  che svolgono o abbiano svolto nei tre anni
          precedenti  attivita'  professionale  non  occasionale  per
          conto  di  imprese  di assicurazione o bancarie, ovvero per
          istituti o societa' di intermediazione finanziaria.
              Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non
          possono  esercitare  la  professione  forense  dinanzi agli
          uffici  giudiziari  compresi  nel circondario del tribunale
          presso  il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e
          non  possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
          successive,  in  procedimenti  svoltisi dinanzi ai medesimi
          uffici.
              Il  giudice  onorario  di  tribunale  non puo' assumere
          l'incarico   di   consulente,   perito   o  interprete  nei
          procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari
          compresi  nel  circondario  del  tribunale  presso il quale
          esercita le funzioni giudiziarie.".