Art. 23.
  1.   Ai   magistrati   applicati   in  altro  distretto,  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e'  attribuita  per  il periodo di servizio svolto in applicazione la
medesima  indennita'  indicata  di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge  4  maggio  1998,  n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di
applicazione.
  2.   Ai   magistrati   applicati   in  altro  distretto,  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
si  applicano  i  benefici  giuridici di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 4 maggio 1998, n. 133.
  3.  Nell'articolo  110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "In casi di
eccezionale  rilevanza  da valutarsi da parte del Consiglio superiore
della   magistratura,   la   applicazione   puo'   essere   disposta,
limitatamente  ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma
7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 110 del regio decreto
          30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento giudiziario), come
          modificato  dal  decreto-legge  24 novembre 2000, n. 341, e
          dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  110  (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono
          essere  applicati ai tribunali ordinari. ai tribunali per i
          minorenni   e  di  sorveglianza,  alle  corti  di  appello,
          indipendentemente  dalla  integrale  copertura del relativo
          organico,  quando  le  esigenze  di servizio in tali uffici
          sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in
          servizio  presso  gli  organi  giudicanti del medesimo o di
          altro  distretto;  per  gli  stessi  motivi  possono essere
          applicati  a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui
          all'art.  70,  comma  1,  sostituti procuratori in servizio
          presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.
          I  magistrati  di  tribunale  possono  essere applicati per
          svolgere  funzioni, anche direttive, di magistrato di corte
          d'appello.
              2.  La  scelta  dei  magistrati da applicare e' operata
          secondo  criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
          approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto  motivato,  sentito  il  consiglio giudiziario, dal
          presidente  della  corte  di  appello  per  i magistrati in
          servizio  presso organi giudicanti del medesimo distretto e
          dal  procuratore  generale presso la corte di appello per i
          magistrati   in   servizio   presso   uffici  del  pubblico
          ministero.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa al Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  al Ministero di grazia e
          giustizia  a  norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
              3.   Per   i   magistrati  in  servizio  presso  organi
          giudicanti   o  uffici  del  pubblico  ministero  di  altro
          distretto   l'applicazione   e'   disposta   dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  nel  rispetto  dei criteri
          obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
          del  comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia
          e  giustizia  ovvero del presidente o, rispettivamente, del
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello nel cui
          distretto   ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale  si
          riferisce  l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
          del  distretto  nel quale presta servizio il magistrato che
          dovrebbe  essere  applicato. L'applicazione e' disposta con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di  appello  nel  cui distretto il magistrato da applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni.
              3-bis.  Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve
          essere  disposta  per  uffici  dei  distretti  di  corte di
          appello   di   Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Lecce,
          Messina,  Napoli,  Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
          Consiglio  superiore  della magistratura provvede d'urgenza
          nel  termine  di  quindici giorni dalla richiesta; per ogni
          altro ufficio provvede entro trenta giorni.
              4.  Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi
          2  e  3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
              5.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore  applicazione  non  puo'  essere  disposta se non
          siano  decorsi  due anni dalla fine del periodo precedente.
          In  casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
          Consiglio  superiore  della  magistratura,  la applicazione
          puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di
          cui  all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
          massimo di un anno.
              6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
          un magistrato applicato.
              7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
          dalla  pendenza  di  uno  o piu' procedimenti penali la cui
          trattazione  si prevede di durata particolarmente lunga, il
          magistrato  applicato  presso  organi  giudicanti  non puo'
          svolgere  attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che si
          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 2, comma l, e 5,
          comma  4,  della  legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai
          magistrati   trasferiti   o   destinati  d'ufficio  a  sedi
          disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):
              "Art.   2   (Indennita'   in   caso   di  trasferimento
          d'ufficio).  -  1.  Al  magistrato  trasferito d'ufficio ai
          sensi  dell'art.  10  e'  attribuita  per  quattro anni una
          indennita'   mensile   determinata   in   base   al  doppio
          dell'importo  previsto  quale  diaria  giornaliera  per  il
          trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge
          18  dicembre  1973,  n. 836, come modificata dalla legge 26
          luglio   1978,   n.   417,   e  successivamente  da  ultimo
          rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile
          1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del
          14 maggio 1985".
              "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi
          disagiate   a   seguito   di   assegnazione,  trasferimento
          d'ufficio  o  applicazione).  -  4.  Fermo  restando quanto
          previsto  nel  comma  3, per i magistrati applicati in sedi
          disagiate  la  anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli
          fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della
          meta'  per  ogni  mese di servizio trascorso nella sede. Le
          frazioni   di   servizio   inferiori   al   mese  non  sono
          considerate".