Art. 24.
  1. La   distribuzione  degli  organici  dell'amministrazione  della
giustizia,  nell'ambito  delle  aree  funzionali e tra le medesime e'
modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purche' le
modifiche  non  comportino  oneri  aggiuntivi rispetto alla dotazione
organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.
((  1-bis. L'amministrazione   giudiziaria  provvede  alla  copertura
della  meta' dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo
alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla
medesima  amministrazione,  fermo  restando  il  termine di validita'
previsto  dagli  articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e
tecnico  di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio  1999,  fino  al
completamento  degli  organici  di  cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  4  ottobre  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   267   del   15   novembre  2000 ,  l'amministrazione
penitenziaria  e'  autorizzata  a  servirsi  delle  graduatorie degli
idonei  dei  concorsi  pubblici  espletati  anche  da altre pubbliche
amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e
con il consenso degli idonei direttamente interessati.))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, comma 13, della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449   (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              "13.  Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20, comma 3, della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
          (Legge finanziaria 2000):
              "3.  Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti
          da  specifiche  disposizioni  di  legge, la validita' delle
          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale,
          anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  e'  elevata  da  18  a  24  mesi e comunque
          permane  fino  al  31 dicembre  2000.  Restano parimenti in
          vigore  fino  alla  predetta  data le graduatorie valide al
          31 dicembre 1998.".