Art. 24-bis. (( 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. 3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno". 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dal decreto- legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4: "Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l 'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110. 000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. 3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l 'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. 3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale): "Art. 27 (Norme di copertura). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede: a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".