Art. 24-bis.
((  1. All'articolo  11  della  legge  21  novembre  1991,  n. 374, e
successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Ai  magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di
pace  e'  corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza
civile  o  penale,  anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di
apposizione  dei  sigilli,  nonche'  di  L.  110.000  per  ogni altro
processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
  3. E'  altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese
di  effettivo  servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di
formazione,  aggiornamento  e per l'espletamento dei servizi generali
di  istituto.  Nulla  e'  dovuto  per le cause cancellate che vengono
riassunte  e  per  le  udienze  complessivamente  tenute oltre le 110
l'anno".
  2. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al  comma  1,  valutati  nella  misura massima di lire 91.000 milioni
annue,  si  provvede  nei  limiti delle risorse gia' rese disponibili
dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge 21
          novembre  1991,  n.  374 (Istituzione del giudice di pace),
          come  modificato  dal  decreto-  legge 24 novembre 2000, n.
          341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001,
          n. 4:
              "Art.  11  (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
          1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
              2.  Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
          giudice  di  pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000
          per   ciascuna  udienza  civile  o  penale,  anche  se  non
          dibattimentale,  e  per  l  'attivita'  di  apposizione dei
          sigilli,  nonche'  di  L. 110.  000 per ogni altro processo
          assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
              3.  E'  altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per
          ciascun  mese  di  effettivo  servizio a titolo di rimborso
          spese  per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l
          'espletamento  dei  servizi  generali di istituto. Nulla e'
          dovuto  per le cause cancellate che vengono riassunte e per
          le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
              3-bis.  In  materia  civile e' corrisposta altresi' una
          indennita'  di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
          ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
          articoli  641  e  186-ter  del  codice di procedura civile;
          l'indennita'  spetta  anche se la domanda di ingiunzione e'
          rigettata con provvedimento motivato.
              4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 e
          3-bis  del  presente  articolo  e  di  cui  al  comma 2-bis
          dell'art.  15  e'  rideterminato ogni tre anni, con decreto
          emanato  dal  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   in   relazione   alla   variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e impiegati verificatasi nel triennio
          precedente.
              4-bis.  Le  indennita'  previste  dal presente articolo
          sono  cumulabili  con  i  trattamenti  pensionistici  e  di
          quiescenza comunque denominati".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della legge 24
          novembre  1999,  n.  468  (Modifiche alla legge 21 novembre
          1991,  n.  374,  recante  istituzione  del giudice di pace.
          Delega  al  Governo  in  materia  di  competenza penale del
          giudice  di  pace  e  modifica  dell'art. 593 del codice di
          procedura penale):
              "Art. 27 (Norme di copertura). - 1. All'onere derivante
          dall'attuazione  della  presente  legge, pari a lire 16.000
          milioni  per  l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno
          1999  e  a  lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno
          2000, si provvede:
                a) quanto  a  lire  16.000  milioni  per l'anno 1998,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto.   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1998,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero della
          giustizia;
                b) quanto  a  lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a
          lire  57.536  milioni  annue  a  decorrere  dall'anno 2000,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero della
          giustizia;
                c) quanto  a  lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a
          lire  39.464  milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  2000
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".