Art. 24-ter.
((  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273,
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Ai  giudici  onorari  di  tribunale  spetta un'indennita' di L.
150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non
possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
  2. Ai  vice  procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000
per  ogni  udienza  in  relazione alla quale e' conferita la delega a
norma  dell'articolo  72  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive  modificazioni.  L'indennita'  e'  corrisposta  per intero
anche  se  la  delega  e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei
processi  trattati  nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu'
di due indennita' al giorno".
  2. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al  comma  1,  valutati  nella  misura  massima di lire 5.000 milioni
annue,  si  provvede  nei  limiti delle risorse gia' rese disponibili
dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.))
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  22 settembre 1988, n. 449, recante norme
          per  l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo
          processo  penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati
          minorenni),  come  modificato dal decreto-legge 24 novembre
          2000,  n.  341,  e  dalla  relativa legge di conversione 19
          gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  4.  -  1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
          un'indennita'  di  L. 150.000  per  ogni  udienza, anche se
          tenuta   in   camera   di  consiglio.  Non  possono  essere
          corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
              2.  Ai  vice procurabori onorari spetta un'indennia' di
          L. 150.000  per  ogni  udienza  in  relazione alla quale e'
          conferita  la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto
          30   gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni.
          L'indennita'  e'  corrisposta per intero anche se la delega
          e'  conferita  soltanto  per  uno o per alcuni dei processi
          trattati  nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu'
          di due indennita' al giorno.
              3.  L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e
          2  puo'  essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
          dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia  di concerto con il
          Ministro   del   tesoro,   in  relazione  alla  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le   famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatasi  nel
          triennio precedente.
              4.  La  spesa  relativa  gravera' sul capitolo 1589 del
          bilancio del ministero di grazia e giustizia.
              5.  Sono  abrogati  gli  articoli  32 comma 2 e 208 del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".
              - Si riporta il testo dell'art. 72 del regio decreto 30
          gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
              "Art.  72  (Delegati  del  procuratore della Repubblica
          presso  il  tribunale  ordinario).  -  Nei procedimenti sui
          quali  il tribunale giudica in composizione monocratica, le
          funzioni  del pubblico ministero possono essere svolte, per
          delega  nominativa  del procuratore della Repubblica presso
          il tribunale ordinario:
                a) nell'udienza     dibattimentale,     da    uditori
          giudiziari,    da    vice   procuratori   onorari   addetti
          all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da
          coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da
          laureati  in giurisprudenza che frequentano il secondo anno
          della   scuola   biennale   di   specializzazione   per  le
          professioni   legali   di   cui  all'art.  16  del  decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
                b) nell'udienza   di  convalida  dell'arresto  o  del
          fermo,  da  uditori  giudiziari  che  abbiano  compiuto  un
          periodo   di   tirocinio   di  almeno  sei  mesi,  nonche',
          limitatamente  alla  convalida  dell'arresto  nel  giudizio
          direttissimo,   da   vice   procuratori   onorari   addetti
          all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
                c) per  la  richiesta di emissione del decreto penale
          di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del
          codice  di  procedura  penale,  da vice procuratori onorari
          addetti all'ufficio;
                d) nei  procedimenti  in  camera  di consiglio di cui
          all'art.  127  del codice di procedura penale, salvo quanto
          previsto  dalla  lettera b), nei procedimenti di esecuzione
          ai  fini  dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del
          medesimo  codice,  e  nei  procedimenti  di  opposizione al
          decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso
          ai   periti,  consulenti  tecnici  e  traduttori  ai  sensi
          dell'art.  11  della  legge  8 luglio 1980, n. 319, da vice
          procuratori onorari addetti all'ufficio;
                e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da
          vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati
          in giurisprudenza di cui alla lettera a).
               La delega e' conferita in relazione ad una determinata
          udienza  o a un singolo procedimento. Nella materia penale,
          essa  e'  revocabile  nei  soli  casi  in  cui il codice di
          procedura  penale  prevede  la  sostituzione  del  pubblico
          ministero.
              Nella  materia  penale, e' seguito altresi' il criterio
          di  non  delegare  le  funzioni  del  pubblico ministero in
          relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli
          per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
          quanto  previsto  dall'art.  550  del  codice  di procedura
          penale.".
              - Per  il  testo  dell'art. 27, della legge 24 novembre
          1999, n. 468 si veda in note all'art. 24-bis.