Art. 25
                         (Norme applicative)
   1.  Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a  statuto  speciale  e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.