Art. 35 (L-R)
             Documenti di identita' e di riconoscimento

  1.  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un  documento  di  identita',  esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
  2.  Sono  equipollenti  alla  carta  di identita' il passaporto, la
patente  di  guida,  la  patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino  di  abilitazione  alla  conduzione di impianti termici, il
porto  d'armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purche'  munite  di
fotografia  e  di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
  3.  Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)