Art. 31
(Capacita' negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di
rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte
salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonche'
dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con
esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni
finanziarie speculative, nonche' della partecipazione a societa' di
persone e societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di societa' a
responsabilita' limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e
dall'articolo 40.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni
scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
essi per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, di amministrazione e contabilita', ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto, di
beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita',
coerenti con le finalita' istituzionali se l'accordo
prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimetazione e
sviluppo di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
collegio dei docenti, delle singole scuole, interessate per
la parte di propria competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di
docenti, che liberamente vi consentono fra le istituzioni
che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato
giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciando
al trasferimento per la durata del loro impegno nei
progetti stessi con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della
gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi
poteri, nonche' le risorse professionali e finaziarie della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le
istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e
prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano
situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere
istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a
livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale
scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici
funzionali di istituto possono essere definiti in modo da
consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche
esperienze e competenze di compiti organizzativi e di
raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente, che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con universita' statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita'
di comune interesse che coinvolgono su progetti
determinati, piu' scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o
aderire a consorsi pubblici e privati per assolvere compiti
istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di
cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo".