Art.32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attivita' negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge
l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del programma
annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita'
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore
compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alle minute spese
di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si
avvale della attivita' istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al
concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), puo' avvalersi
dell'opera di esperti esterni.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 25-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si vedano le note
all'art. 7.