Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attivita' di contrattazione riguardanti acquisti,
appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di
spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal
Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte
di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque,
quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai
criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali, nonche' i termini e le modalita' di esecuzione e di
pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo e'
esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il
medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente da lui delegato.