Art. 35 
(Pubblicita',  attivita'  informative  e  trasparenza  dell'attivita'
                            contrattuale) 
 
   1.  Copia  dei  contratti  e  delle   convenzioni   conclusi   con
l'ordinaria contrattazione e' messa a disposizione del  Consiglio  di
istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola. 
   2. Una relazione sull'attivita'  negoziale  svolta  dal  dirigente
dell'istituzione  scolastica  e'  presentata  alla   prima   riunione
successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente  riferisce,  nella
stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 
   3.  E'  assicurato  l'esercizio  del  diritto  di  accesso   degli
interessati alla  documentazione  inerente  l'attivita'  contrattuale
svolta o programmata, ai sensi degli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   4.   Il   direttore   provvede   alla   tenuta   della    predetta
documentazione. 
   5. Il rilascio delle copie  della  documentazione  in  favore  dei
membri del Consiglio di istituto e degli altri  organi  dell'istituto
e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 
 
          Nota all'art. 35:
              - Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 7
          agosto n. 1990, n. 241:
              "Art.  22  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2. E'   considerato   documento   amministrativo   ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla commissione di cui all'articolo 27".