Art. 35
(Pubblicita', attivita' informative e trasparenza dell'attivita'
contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con
l'ordinaria contrattazione e' messa a disposizione del Consiglio di
istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attivita' negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica e' presentata alla prima riunione
successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella
stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente l'attivita' contrattuale
svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta
documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei
membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto
e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 7
agosto n. 1990, n. 241:
"Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla commissione di cui all'articolo 27".