Art. 36 (Collaudo) 1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo e' redatto apposito verbale. 2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un certificato che attesta la regolarita' della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato. 3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, e' redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione. 4. Il saldo del pagamento dei lavori puo' essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente puo' procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate. 5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica): "4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate".