Art. 36 
                             (Collaudo) 
 
   1. I lavori, le forniture e i servizi  sono  soggetti  a  collaudo
finale,  da  eseguirsi,  entro  60  giorni  dalla  loro  ultimazione,
consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito  di
adeguata competenza tecnica. A  tal  fine,  il  dirigente  nomina  un
collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo  e'
redatto apposito verbale. 
   2. Per le forniture  di  valore  inferiore  a  EURO  2000,  l'atto
formale di collaudo e' sostituito da un certificato  che  attesta  la
regolarita' della fornitura,  rilasciato  dal  dirigente  o,  su  sua
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato. 
   3. Per i contratti inerenti alla fornitura di  servizi  periodici,
e'  redatto  dal   direttore   apposito   certificato   di   regolare
prestazione. 
   4. Il saldo del pagamento dei lavori  puo'  essere  disposto  solo
dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui
al comma 2.  Alla  stessa  data  il  dirigente  puo'  procedere  allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate. 
   5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede  secondo  quanto
previsto, al riguardo, dalla normativa  sui  lavori  pubblici,  salvo
quanto previsto dal comma 1. 
 
          Nota all'art. 36:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
              "4.  Gli  enti territoriali competenti possono delegare
          alle  singole  istituzioni  scolastiche, su loro richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati   ad   uso   scolastico.  A  tal  fine  gli  enti
          territoriali  assicurano  le risorse finanziarie necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate".