Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione,
consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di
adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un
collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo e'
redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto
formale di collaudo e' sostituito da un certificato che attesta la
regolarita' della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici,
e' redatto dal direttore apposito certificato di regolare
prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori puo' essere disposto solo
dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui
al comma 2. Alla stessa data il dirigente puo' procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo
quanto previsto dal comma 1.
Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
"4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate".