Art. 53. 
Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1  e  2,
                           lettere a) e b) 
 
  1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore  6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di  un
anno di eta' del bambino. 
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 
    b) la lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico  genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni. 
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  della  legge  9
dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare  lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 53, comma 3:
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2, lettera c), della
          citata legge n. 903/1977 e' il seguente:
              "Art. 5. - 1. Omissis.
              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
          prestato:
                a)-b) omissis;
                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a
          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
              - Per il titolo della citata legge n. 104/1992, si veda
          in nota all'art. 33, comma 1.