Art. 29. 
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n.  184
e' sostituita dalla seguente: 
"a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di  educare  e  istruire  il
minore, la situazione personale ed economica, la  salute,  l'ambiente
familiare degli adottanti;". 
 
          Nota all'art. 29:
              -Il  testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 57. - Il tribunale verifica:
                1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
                2) se l'adozione realizza il preminente interesse del
          minore.
              A  tal  fine  il  tribunale  per i minorenni, sentiti i
          genitori  dell'adottando,  dispone l'esecuzione di adeguate
          indagini  da  effettuarsi,  tramite  i servizi locali e gli
          organi  di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e
          sulla di lui famiglia.
              L'indagine dovra' riguardare in particolare:
                a) idoneita'  affettiva  e  la capacita' di educare e
          istruire  il  minore, la situazione personale ed economica,
          la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
                b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare
          il minore;
                c) la personalita' del minore;
                d) la  possibilita'  di  idonea  convivenza,  tenendo
          conto della personalita' dell'adottante e del minore.".