Art. 29. 1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente: "a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Nota all'art. 29: -Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 57. - Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare: a) idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalita' del minore; d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.".