Articolo 58 
                              Finalita' 
(Art.63 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.30  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo  dei  bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la  rilevazione  dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni  sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici  e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n.39, e successive modificazioni ed  integrazioni,  sulla  base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
   3. Per l'immediata attivazione  del  sistema  di  controllo  della
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica d'intesa con la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
avvia un processo  di  integrazione  dei  sistemi  informativi  delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici  e  le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale  dello
Stato sono disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e  gli  enti
interessati. 
 
             Note all'art. 58:
                 Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
          1993,  reca:  "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421".