Articolo 61
            interventi correttivi del costo del personale
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

  1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente,
ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure
correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La
relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla
conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita'
giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a
seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.
 
             Nota all'art. 61:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 11-ter,
          comma  7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio):
                 "7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si
          verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
          di  entrate  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della
          copertura   finanziaria,  il  Ministro  competente  ne  da'
          notizia   tempestivamente   al   Ministro  del  tesoro  che
          riferisce  al  Parlamento con propria relazione e assume le
          conseguenti  iniziative legislative. La stessa procedura e'
          applicata   in   caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali   e   della  Corte  costituzionale  recanti
          interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili di
          determinare maggiori oneri".