Art. 30.
        Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante

  1.  Le  imprese  di  assicurazione  di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera b), effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa
  controllante secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
  2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione
  o  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e' a sua
  volta   controllata   da  una  o  piu'  imprese  di  partecipazione
  assicurativa,  di  riassicurazione,  o  assicurazione  aventi  sede
  legale  in  uno  Stato  terzo, la verifica della solvibilita' della
  controllante  puo'  essere  effettuata  solo  a livello dell'ultima
  impresa   controllante   che   sia   un'impresa  di  partecipazione
  assicurativa,  di  riassicurazione  o  di assicurazione avente sede
  legale in uno Stato terzo.
  3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di
  cui  al  comma  1  sia effettuata a tutti i livelli o a determinati
  livelli intermedi.
  4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese
  controllate    o   partecipate   dall'impresa   di   partecipazione
  assicurativa,  dall'impresa  di  riassicurazione  o dall'impresa di
  assicurazione  avente sede legale in uno Stato terzo secondo quanto
  disposto dagli articoli 32, 33 e 34.
  5.  Le  imprese  di  assicurazione  di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b),  trasmettono  all'ISVAP,  unitamente  al  bilancio  di
  esercizio,   un   prospetto   dimostrativo   della   situazione  di
  solvibilita'  della  controllante  redatto  in  conformita'  ad  un
  modello approvato dall'Istituto stesso con proprio provvedimento.
  6.  Con  il  provvedimento di cui al comma 5, l'ISVAP, nel rispetto
  dei  criteri  previsti  dalle  disposizioni  del  presente  titolo,
  stabilisce le modalita' tecniche per la verifica della solvibilita'
  dell'impresa controllante.