Art. 30. Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni di cui al presente titolo. 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo secondo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 34. 5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante redatto in conformita' ad un modello approvato dall'Istituto stesso con proprio provvedimento. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalita' tecniche per la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante.