Art. 32.
        Principi generali e metodi di calcolo per la verifica
            della solvibilita' dell'impresa controllante

  1.  Per effettuare la verifica di cui all'articolo 30, si applicano
  i  principi  generali di cui al titolo IV a livello dell'impresa di
  partecipazione  assicurativa,  dell'impresa  di  riassicurazione  o
  dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.
  2.  Se  l'impresa  di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera   b),   e'  controllata  da  un'impresa  di  partecipazione
  assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica che
  e'  soggetta  all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai
  sensi  dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio
  1997, n. 173, ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo,
  redige   il   bilancio   consolidato  in  conformita'  alla  citata
  disposizione,  la verifica della solvibilita' della controllante e'
  effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14.
  3.  Se  l'impresa  di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera   b),  e'  controllata  da  un  impresa  di  partecipazione
  assicurativa  avente  sede legale in un altro Stato membro soggetta
  all'obbligo   di   redazione  del  bilancio  consolidato  ai  sensi
  dell'articolo  65,  paragrafo  2,  della  direttiva  91/674/CEE, la
  verifica   della  solvibilita'  della  controllante  e'  effettuata
  applicando il metodo di cui all'articolo 14.
  4.  Se  l'impresa  di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1,
  1ettera   b),  e'  controllata  da  un  impresa  di  partecipazione
  assicurativa  non  soggetta agli obblighi di redazione del bilancio
  consolidato  di  cui  ai  commi  2  e  3,  ovvero  da un'impresa di
  riassicurazione  o  da  una  impresa  di  assicurazione avente sede
  legale  in  uno  Stato  terzo, la verifica della solvibilita' della
  controllante  e'  effettuata  in base al metodo di cui all'articolo
  15,  nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del
  titolo IV.
  5.  L'ISVAP  puo'  autorizzare, su richiesta dell'impresa di cui al
  comma  4, che la verifica della solvibilita' della controllante sia
  effettuata  sulla  base  del  metodo  di  cui  all'articolo 16, nel
  rispetto  delle  disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo
  IV.  L'applicazione  di tale metodo puo' essere autorizzata solo se
  tutte  le  controllate  o  partecipate  incluse  nel  calcolo  sono
  valutate  in  bilancio  secondo il criterio di cui all'articolo 16,
  comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
  6.   L'ISVAP,   se   ritiene   che  sia  inopportuna  o  fuorviante
  l'applicazione del metodo di cui all'articolo 14, puo', indicandone
  le  ragioni, imporre alle imprese di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzo
  di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.
 
          Note all'art. 32:
          - Per  quanto  riguarda  il  decreto  legislativo 26 maggio
          1997,  n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 58, comma
          2, del succitato decreto legislativo, cosi' recita:
          "2.   Sono   soggette   allo   stesso  obbligo  le  imprese
          controllanti,  costituite in Italia, che hanno come unico o
          principale   oggetto   l'assunzione  di  partecipazioni  di
          controllo,  nonche' la gestione e la valorizzazione di tali
          partecipazioni,   allorche'  le  imprese  controllate  sono
          esclusivamente  o principalmente imprese di assicurazione o
          di riassicurazione".
          - Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note
          all'art.  13.  L'art.  65,  paragrafo  2,  della  succitata
          direttiva, cosi' recita:
          "2. Nella misura in cui uno Stato membro non si sia avvalso
          dell'art.  5  della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 e'
          applicabile altresi' alle imprese madri aventi come unico o
          principale  oggetto  l'assunzione  di partecipazioni presso
          imprese  figlie, nonche' la gestione e la valorizzazione di
          tali  partecipazioni,  allorche'  le  imprese  figlie  sono
          esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione".
          - Per  quanto  riguarda  l'art.  16, comma 5, del succitato
          decreto  legislativo n. 173 del 1997, vedi le note all'art.
          13.