Art. 33.
                Trattamento dell'impresa controllante

  1.  Ai  fini  esclusivi della verifica della solvibilita' l'impresa
  controllante   e'   considerata   alla  stregua  di  un'impresa  di
  assicurazione soggetta:
    a)  ad  un  margine  di  solvibilita'  minimo  pari  a  0,  se e'
  un'impresa di partecipazione assicurativa;
    b)  ad  un  margine di solvibilita' minimo teorico determinato ai
  sensi   dell'articolo  24,  commi  1  e  2,  se  e'  un'impresa  di
  riassicurazione  o  ai  sensi  dell'articolo  27,  se  si tratta di
  un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
    c)  ad  un  margine  di solvibilita' minimo determinato secondo i
  principi  di cui all'articolo 26, se e' un'impresa di assicurazione
  con sede legale in uno Stato terzo.
  2.  Gli  elementi  ammessi  a costituire il margine di solvibilita'
  dell'impresa  controllante  sono considerati alle stesse condizioni
  fissate  dagli  articoli  33  e 34 del decreto legislativo 17 marzo
  1995,  n.  175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 174.
  3. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni
  necessarie  per la verifica prevista dall'articolo 30 relativamente
  ad  un'impresa  controllata  o partecipata avente la sede legale in
  uno Stato membro o in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 28.
 
          Note all'art. 33:
          - Per  quanto  riguarda  i decreti legislativi numeri 174 e
          175  del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
          note alle premesse.
          - Per quanto riguarda gli articoli 33 dei succitati decreti
          legislativi  numeri  174  e  175  del  1995,  vedi  le note
          all'art. 8.
          - Per quanto riguarda gli articoli 34 dei succitati decreti
          legislativi  numeri  174  e  175  del  1995,  vedi  le note
          all'art. 24.