Art. 33. Trattamento dell'impresa controllante 1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilita' l'impresa controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta: a) ad un margine di solvibilita' minimo pari a 0, se e' un'impresa di partecipazione assicurativa; b) ad un margine di solvibilita' minimo teorico determinato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, se e' un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 27, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) ad un margine di solvibilita' minimo determinato secondo i principi di cui all'articolo 26, se e' un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo. 2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 3. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica prevista dall'articolo 30 relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.
Note all'art. 33: - Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse. - Per quanto riguarda gli articoli 33 dei succitati decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 8. - Per quanto riguarda gli articoli 34 dei succitati decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 24.