Art. 44.
             Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

  1. Non puo' essere assunta come testimone:
    a)  la  persona  imputata  del  reato  da  cui dipende l'illecito
amministrativo;
    b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di  cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
  2.  Nel  caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo'  essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.