Art. 35. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".