Art. 35.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.  Nell'albo  professionale dell'ordine dei chimici sono istituite
la sezione A e la sezione B.
  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
chimico.
  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
chimico iunior.
  4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata,
rispettivamente,  dalle  dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei
chimici iuniores".